Certificazioni di qualità non ammesse tra i requisiti di partecipazione. L’Azienda sanitaria deve rifare la procedura
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Risposta al quesito del dott. Andrea Antognoni
QuesitiCertificazioni anagrafiche iscritti all'aire.
Si chiede se:
- il certificato di esistenza in vita possa essere rilasciato dal Comune di iscrizione AIRE o solo dal Consolato?
- il certificato di cittadinanza possa esser rilasciato anche dal Comune di iscrizione AIRE?
- se entrambi i certificati debbano essere riferiti solo fino alla data di emigrazione (poiché tale eventuale limite temporale non è specificato nelle certificazioni ANPR e, trattandosi di file in PDF non è possibile modificarli).
Leggendo il Regolamento anagrafico a seguito delle modifiche apportate negli ultimi anni dall’avvento dell’ANPR, chi scrive ritiene che le vecchie indicazioni limitative della certificazione AIRE siano, a oggi, non più applicabili. I cittadini AIRE sono cittadini iscritti all’ANPR, pertanto tutti i dati registrati devono, dovrebbero, essere oggetto di certificazioni da parte degli ufficiali d’anagrafe.
A ciò si può aggiungere che l'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari sono disciplinati dal D.Lgs. 1/2011, che con l'art. 79, comma 1 lett. a) ha abrogato interamente il D.P.R. 200/1967 e previsto con gli artt. 8, 10 e 52 l'emissione rispettivamente dei certificati d'iscrizione nello schedario consolare, di cittadinanza e di esistenza in vita, che pertanto sono di competenza consolare (ma ciò non significa automaticamente che non siano anche di competenza dell’ufficiale d’anagrafe).
Tutto ciò premesso, ci si scontra anche con la realtà pratica, ovvero informatica, tenendo presente che la certificazione è un servizio fornito esclusivamente da ANPR a cui peraltro il cittadino ha libero e autonomo accesso, come noto. Rispetto ai due certificati indicati nel quesito:
- per il certificato di cittadinanza, non si ritiene possano esservi limitazioni di sorta, né si possa in alcun modo modificare manualmente il certificato estratto da ANPR;
- per il certificato di esistenza in vita, invece, non essendo previsto da ANPR, si ritiene che certamente il rilascio sia in prima battuta di competenza consolare; tuttavia, ritengo personalmente che in base all’attuale DPR 223/1989 (artt. 1 e 33 in particolare) anche l’ufficiale d’anagrafe possa attestare con propria autonoma certificazione che nella banca dati ANPR il cittadino XY risulta regolarmente iscritto, o non risultino dati di decesso.
Dott. Andrea Antognoni 5 maggio 2023
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