Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUna cittadina marocchina, che ha contratto matrimonio con cittadino italiano in questo Comune, richiede la trascrizione della sentenza di divorzio ottenuta all'estero da un Tribunale marocchino. Il coniuge risulta "scomparso" e dichiarato "contumace" e nella sentenza si riporta che sia stata effettuata la comunicazione (sembrerebbe via radio) per tre giorni. Nel rispetto dell'art. 64 della legge 218/1995, la sentenza può essere trascritta o devo opporre rifiuto?
La Legge n.218/1995 è la normativa interna che disciplina il diritto internazionale privato e si occupa anche di tutti gli aspetti di diritto processuale civile internazionale. In quest’ambito, in particolare, si è passati dall’utilizzo dello strumento della delibazione ad opera delle Corti d’Appello ad un’attività di riconoscimento della sentenza straniera senza l’intervento dell’attività giurisdizionale. Tale attività, nell’ambito delle materie di stato civile, viene attribuita all’ufficiale dello stato civile.
Tuttavia la predetta normativa non esclude lo strumento della delibazione tutte le volte che l’attività di riconoscimento operata dell’ufficiale dello stato civile non può essere soddisfatta da un’attività di controllo amministrativo dei presupposti riportati all’art.64.
Nel caso di specie quello che, a mio parere, si evidenzia è che il nostro concittadino nella sentenza straniera risulta “scomparso”, condizione che, nel nostro ordinamento, permette (su richiesta di chi ne ha titolo) la nomina di un curatore per i propri interessi ed è presupposto per la dichiarazione di assenza (dopo due anni) da parte del Tribunale e successivamente il Tribunale può anche dichiararne la morte presunta (dopo dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente). Si tratta, pertanto, di una condizione oggettiva che ha impedito all’interessato di intervenire nel procedimento giudiziale di divorzio per esercitare il suo diritto di difesa.
Ritengo, quindi, che alla richiesta di trascrizione vada opposto rifiuto in considerazione del fatto che il nostro concittadino si trova in una condizione di “debolezza” (art.48,49 ss, 58 ss, C.C. e art.721 ss. C.p.c.), che deve essere tutelata in via giudiziale. Ovviamente lo strumento del rifiuto ex art.7 D.P.R. n.396/2000 prevede l’impugnazione avanti al Tribunale ordinario ai sensi dell’art.95 D.P.R. 396/2000, ma nelle motivazioni è opportuno suggerire alla magistratura della volontaria giurisdizione (al quale verrà presentato il ricorso), l’opportunità di una valutazione con lo strumento della delibazione da parte della Corte d’Appello competente, in modo che (nel caso che ritengano condivisibile l’opinione prospettata) quella Corte possa operare un esame discrezionale della situazione oggettiva di impossibilità di tutela dei propri interessi del nostro concittadino; attività valutativa che non compete all’ufficiale dello stato civile. Naturalmente il Tribunale ordinario competente potrà decidere semplicemente di ordinare al vostro ufficio di adempiere alla trascrizione, valutando sufficiente quanto deliberato dal Tribunale marocchino.
2 Maggio 2023 Mugnai Roberta
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2687, sintomo n. 2719
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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