Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiUn cittadino peruviano con residenza italiana presenta la fotocopia di una patente elettronica e la fotocopia della traduzione del documento quale patente di guida. Da una verifica l’asseverazione risulta valida.
Si chiede se sia possibile considerare tale documento quale patente di guida ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada o se si debba provvedere all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. surriferito.
Nel caso di conducente di veicolo momentaneamente sprovvisto dei documenti di guida, può trovare applicazione la disciplina generale dell'art. 180, c. 7, codice della strada, che impone a tutti i conducenti il possesso, durante la guida, della patente di guida.
Per comprenderne l'esatta portata, tuttavia, le disposizioni di questa norma devono essere raccordate con quelle dell'art. 135, codice della strada, secondo cui i conducenti muniti di patente di guida e di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero, possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
La violazione dell'art. 180, c. 7, nei confronti dello straniero che non è in grado di esibire la patente al momento del controllo, perciò, è applicabile in ogni caso, fermo restando, ovviamente, l'applicazione (anche successiva) delle sanzioni di cui all'art. 135, quando ne ricorrono le condizioni.
Se il conducente straniero è momentaneamente sprovvisto, durante la circolazione, della patente di guida, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, c. 7, l'agente accertatore intima l'esibizione del documento mancante entro 30 giorni.
Trascorso tale termine senza che i documenti siano stati esibiti, l'ufficio dal quale dipende l'organo che ha accertato la violazione relativa al loro mancato possesso, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, c. 8, procede, nei confronti del conducente, all'applicazione dell'illecito di guida senza i documenti perché mai rilasciati; in particolare, in caso di mancanza di patente di guida o del permesso internazionale, si applicano le sanzioni previste dall'art. 116, c. 15, codice della strada.
2 Maggio 2023 Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2575, sintomo n. 2647
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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