Discordanza dati contenuti su atti da trascrivere e documentazione correlata

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
10 Maggio 2023

Abbiamo ricevuto da uno studio legale un’ordinanza del Tribunale di Roma di riconoscimento della cittadinanza e la richiesta di trascrizione di 4 atti di nascita e di un atto di matrimonio. Risulta però una discordanza tra il cognome di un cittadino risultante nell’atto di nascita e quello risultante in alcuni documenti; in allegato viene fornito un certificato notarile, debitamente tradotto e apostillato, che attesta il cognome corretto. Quest’ultimo però non è lo stesso che risulta nell’ordinanza e nel passaporto del cittadino.

Si chiede pertanto quale cognome debba essere riportato nella trascrizione dell’atto.

Risposta

Il riconoscimento della cittadinanza attraverso l’ordinanza dell’autorità giudiziaria (Tribunale di Roma) esaurisce la funzione di verifica della correttezza della trasmissione della cittadinanza italiana dall’avo fino al richiedente/ai richiedenti, utilizzando il potere discrezionale proprio della magistratura nel valutare tutti gli aspetti della pratica (compresi quelli che non permetterebbero di procedere in via amministrativa).

Conclusione di questa premessa è che l’ufficiale dello stato civile che riceve l’ordinanza deve attenersi a quanto deciso nella stessa. In particolare deve adempiere quanto specificato dopo il P.Q.M. (dispositivo dell’ordinanza) ed indicare i cittadini come vengono identificati dopo tale acronimo. Se vi è un semplice rimando ai “ricorrenti” si farà riferimento ai dati riportati in premessa.

Nel caso di specie le generalità con le quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana ai ricorrenti sono discordanti rispetto a quelle riportate negli atti e, pertanto, sarà necessario correggere queste ultime utilizzando l’art.98, in quanto l’ordinanza del Tribunale è il documento ufficiale che ha individuato i soggetti titolari della cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda il certificato notarile allegato, può essere preso in considerazione soltanto se la magistratura ne fa menzione nell’ordinanza, altrimenti, a parere della scrivente, non può essere utilizzato per modificare il contenuto dell’ordinanza e neppure servire all’ufficiale dello stato civile per rettificare gli atti trascritti, in quanto non rientra nelle casistiche previste nei novellati art.95, 98 e 99 DPR 396/2000, da leggere secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, trasmesse con circolare n.22/2023.

I richiedenti potranno, invece, successivamente alle trascrizioni dei propri atti, rivolgersi al Tribunale ordinario per ottenere la rettifica delle generalità ai sensi dell’art.95 D.P.R. 396/2000, in quanto attività rientrante nelle competenze ancora in carico all’autorità giudiziaria e, in quella sede, potranno avvalersi del predetto certificato notarile.

3 Maggio 2023              Mugnai Roberta

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2693, sintomo n. 2725

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