Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiSi chiede se la normativa consenta il rilascio del certificato di stato libero di un cittadino deceduto e se, in caso affermativo, possa essere elaborato a mano, dal momento che l’ANPR non ne consente l’elaborazione.
Supponendo che la richiesta del certificato sia correlata a pratiche successorie, non vi sono impedimenti normativi alla certificazione dello stato libero relativo ad un soggetto deceduto. È infatti possibile, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, certificare che in una determinata data la persona era di stato libero. È possibile infatti certificare stati e qualità di una persona attingendo dallo schedario anagrafico della popolazione residente ex art. 20 del DPR 223/1989.
L’Ufficiale d’Anagrafe del Comune può recuperare la scheda individuale (alcuni Comuni conservano ancora le schede in formato cartaceo) sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono anche indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza
fissa dimora.
Ciò detto, se il Comune è in grado di reperire le informazioni sopra indicate è ben possibile rilasciare un certificato “storico” di stato libero (o “certificato di stato libero alla data”). Se il software non permette l’elaborazione digitale del certificato è possibile la redazione dello stesso al di fuori del sistema informatico, purché il certificato così redatto contenga gli elementi obbligatori: l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
Si ricorda che le uniche informazioni desunte dalla scheda individuale che non rientrano nel potere certificatorio sono quelle concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno (art. 35 comma 2 del DPR 223/1989).
4 Maggio 2023 Tenca Mauro
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2695, sintomo n. 2727
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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