Rilascio certificato di stato libero di un cittadino deceduto

Risposta dell'Avv. Mauro Tenca

Quesiti
di Tenca Mauro
10 Maggio 2023

Si chiede se la normativa consenta il rilascio del certificato di stato libero di un cittadino deceduto e se, in caso affermativo, possa essere elaborato a mano, dal momento che l’ANPR non ne consente l’elaborazione.

Risposta

Supponendo che la richiesta del certificato sia correlata a pratiche successorie, non vi sono impedimenti normativi alla certificazione dello stato libero relativo ad un soggetto deceduto. È infatti possibile, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, certificare che in una determinata data la persona era di stato libero. È possibile infatti certificare stati e qualità di una persona attingendo dallo schedario anagrafico della popolazione residente ex art. 20 del DPR 223/1989.

L’Ufficiale d’Anagrafe del Comune può recuperare la scheda individuale (alcuni Comuni conservano ancora le schede in formato cartaceo) sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono anche indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza

fissa dimora.

Ciò detto, se il Comune è in grado di reperire le informazioni sopra indicate è ben possibile rilasciare un certificato “storico” di stato libero (o “certificato di stato libero alla data”). Se il software non permette l’elaborazione digitale del certificato è possibile la redazione dello stesso al di fuori del sistema informatico, purché il certificato così redatto contenga gli elementi obbligatori: l'indicazione  del comune e della data di rilascio; l'oggetto della  certificazione;  le generalità delle persone cui la certificazione si  riferisce,  salvo le particolari disposizioni di cui alla legge  31  ottobre  1955,  n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.

Si ricorda che le uniche informazioni desunte dalla scheda individuale che non rientrano nel potere certificatorio sono quelle concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno (art. 35 comma 2 del DPR 223/1989).

4 Maggio 2023              Tenca Mauro

 

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