Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina francese acquista la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio nell'anno 2005. Nei registri di stato civile non risulta trascritto l'atto di nascita della stessa.
La signora ha una figlia da un precedente matrimonio con un cittadino francese, la quale all'epoca dell’acquisto era minorenne, oggi è maggiorenne e risulta residente in un altro Comune. Della figlia non risulta trascritto né l’accertamento sindacale ex art.14 di acquisto della cittadinanza italiana, in quanto minore convivente con la madre, né l’atto di nascita della stessa ma nello schedario anagrafico risulta avere acquistato la cittadinanza italiana nell'anno 2005.
Si chiede se, ed eventualmente come, possa essere sanata ora per allora la situazione e se la competenza sia di questo Comune o di quello di attuale residenza della figlia.
Nulla vieta di emettere, ora per allora, attestazione di acquisto della cittadinanza italiana: anzi, si tratta di una procedura assolutamente consigliabile in quanto, in mancanza, non risulta alcuna documentazione che dimostri l'avvenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte della cittadina. È un adempimento che doveva essere svolto all'epoca e della cui mancanza potrebbe essere chiamato a rispondere l'ufficiale dello stato civile dell'epoca.
Se nel 2005 era stata aggiornata la scheda anagrafica, da cittadina francese a cittadina italiana, a seguito dell’accertamento dell’esistenza del rapporto di figliolanza e che sussisteva la convivenza stabile ed effettiva al momento dell’acquisto della cittadinanza della madre, la situazione potrebbe essere sanata ora per allora formalizzando al comune di attuale residenza idonea comunicazione di acquisto cittadinanza ex articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, che il Sindaco potrebbe inserire in una attestazione ex articolo 16 del d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 che verrebbe trascritta ed annotata con decorrenza al 2005.
Questa possibilità faciliterebbe la dimostrazione dell’acquisto della cittadinanza senza particolari formalità per gli interessati.
Essendo un atto omesso una soluzione ulteriore, che dovreste fare voi, potrebbe essere l’invio di un dettagliato rapporto al Procuratore della Repubblica competente per l’attivazione di un procedimento di rettificazione ai sensi dell’articolo 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 presso il competente tribunale per sanare la mancanza di attestazione e degli adempimenti conseguenti, ma i tempi si dilaterebbero con possibili costi e conseguenze.
Ritengo non possa rientrare nella nuova procedura introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto trattasi di procedimento pendente alla data in vigore della modifica legislativa.
Si suggerisce di informare la competente Prefettura dell’accaduto con la quale condividere la strategia operativa.
5 Maggio 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2701, sintomo n. 2733
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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