La risposta è affermativa: al riguardo si evidenzia che la Ragioneria Generale dello Stato, rispondendo ad un quesito posto da un comune, ha precisato che a fronte del contributo di cui all'articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti, ciascun ente locale è tenuto ad indicare nella certificazione COVID "" … le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2022 a valere sul ricordato contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas …"": deve cioè farsi riferimento all'importo complessivamente attribuito nel 2022 (importo corrispondente alla somma delle cinque quote ricevute, e che risulta peraltro indicato alla voce W del Modello RISTORI COVID-19/2022), e questo a prescindere dalle modalità di contabilizzazione della corrispondente entrata.
Ne consegue che nel caso di codesto Ente, che ha sostenuto una spesa per le utenze superiore al contributo attribuito, non vi è alcun importo da restituire, e conseguentemente:
- nell'allegato a/2, la colonna (i) esporrà il valore "0" (zero), in quanto non vi è alcun importo da restituire;
- analogamente nel "Modello CERTIF-COVID-19/2022" va indicato il valore "0" (zero") nella sezione "RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022" alla voce "Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati ecc.", in quanto il contributo assegnato è stato totalmente utilizzato.
5 maggio 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4616, sintomo n. 4667