Canone unico patrimoniale (CUP). Art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Diffusione di messaggi pubblicitari. Quesiti vari.
Dipartimento delle finanze – Risoluzione 20 luglio 2023, n. 3/DF
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiLo scrivente Ufficio richiede come regolarsi sull'eventuale assoggettamento al canone unico patrimoniale di un mezzo pubblicitario ancora presente, sebbene la relativa attività commerciale sia cessata da anni. Data l'insistenza del mezzo pubblicitario (insegna superiore a 5mq), è legittimo richiedere il canone oppure la mancanza del presupposto definito dalla legge, ossia l'assenza dello scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, rende illegittima tale richiesta?
IndietroIn assenza di giurisprudenza riferita alla specifica e concreta applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale, occorre far riferimento alle sentenze emessa in materia di Imposta Comunale sulla pubblicità, di cui il canone ha mantenuto i presupposti.
In particolare, preme ricordare l’ordinanza 16792/2021 con la quale la Cassazione ha stabilito che l’Imposta comunale sulla pubblicità è dovuta anche in mancanza di una effettiva diffusione di un messaggio pubblicitario.
Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto, richiamando un consolidato orientamento (Cass. 6446/2004, 16117/2007, 27900/2009, 12783/2018) che “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso”. Infatti, “Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi”.
Mi sento di poter estendere tale interpretazione anche all’impianto che resta a diffondere il messaggio relativo ad un’attività economica estinta.
Il principio posto dalla Cassazione commentata potrebbe porre alcuni dubbi circa la sua applicabilità anche al Canone unico patrimoniale, dato che l’art. 1 co. 819 L. 160/2019 descrive il presupposto impositivo nella diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile degli enti o su beni privati se visibili da luogo pubblico. Il dato letterale della norma quindi potrebbe far supporre che il presupposto CUP si differenzi da quello ICP cui la Cassazione fa riferimento.
Tuttavia, segnaliamo che già l’art. 5 co. 1 D.Lgs. 507/1993 faceva già a suo tempo riferimento alla “diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni”. Sarà opportuno monitorare gli orientamenti giurisprudenziali futuri al fine di capire se la normativa CUP sarà interpretata estensivamente nel senso posto dalla Cassazione in commento, giungendo quindi a confermare l’applicabilità del CUP anche qualora il mezzo pubblicitario non sia concretamente utilizzato.
8 maggio 2023 Luigi D’Aprano
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