Indennità di vigilanza

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
11 Maggio 2023

Personale area istruttori vigilanza part-time l'indennità di vigilanza viene riproporzionata, a parere di chi scrive è corretto, ma esistono sentenze che riconoscono l'indennità al 100%.

Si chiede se esistono orientamenti consolidati in materia essendo gli istituti fissi, per parere consolidato ARAN sempre riproporzionati alle ore di lavoro.

Risposta

L’art. 62, comma 1, del CCNL Funzioni locali 22.11.2022 stabilisce che al “personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”.

La regola generale è pertanto quella del riproporzionamento del trattamento economico in relazione alla durata della prestazione lavorativa così come meglio precisato dal successivo comma 10 del medesimo articolo laddove è stabilito che il “trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale”.

In questo senso è orientato anche l’ARAN che con il parere ARAN_1620 ha ritenuto che ai fini della definizione del trattamento economico del personale a tempo parziale la regola fondamentale è quella del riproporzionamento dello stesso, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche (dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000).

Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004. In proposito si può anche evidenziare che un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso.

In sostanza, si ritiene che debba sussistere sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.

8 maggio 2023              Angelo M. Savazzi   

 

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