Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl nostro Comune ha stipulato una convenzione con scomputo oneri di urbanizzazione secondaria.
Dato atto che:
- le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere;
- che almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è accantonato ogni anno in apposito fondo;
Nel caso di oneri di urbanizzazione secondaria a scomputo, l'accantonamento dell'8% va effettuato nell'anno in cui si accerta la relativa entrata?
Come ricordato nel quesito, le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere; il paragrafo 3.11 del principio contabile applicato n. 4/2 prevede analogo criterio (imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene) anche per la spesa per le opere a scomputo.
Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, che prevede l'obbligo di accantonamento annuo di almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria per destinarlo alle finalità ivi indicate, stabilisce che il relativo fondo, che deve risultare in modo specifico nel bilancio di previsione, è determinato "" … con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso … "" ed è inoltre incrementato di una ulteriore quota non inferiore all'8 per cento calcolata per le transazioni non monetarie, come è il caso, tra l'altro, "" … del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria …"";
Dall'esame di tale norma si evince che la quantificazione del fondo va effettuata annualmente "a posteriori", e cioè, per quanto concerne i proventi derivanti dal rilascio dei titoli edilizi, sulla base degli importi riscossi a fronte dei titoli edilizi rilasciati nell'anno precedente e, per quanto concerne le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, sulla base del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati: per quest'ultima fattispecie si tenga poi conto che il principio contabile n. 4/2 prescrive che solamente "" … a seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile) …"".
Tenuto conto inoltre delle modalità procedurali stabilite dai successivi commi 2 e 3 del ricordato articolo 73 per la assegnazione dei contributi (presentazione di un programma di massima entro il 30 giugno di ogni anno e ripartizione dei fondi tra i soggetti richiedenti entro il successivo 30 novembre) si ritiene che alla costituzione del ripetuto fondo dell'8 per cento di debba procedere non tanto nell'anno di accertamento e riscossione dei proventi edilizi (siano essi conseguenti a transazioni monetarie per interventi a titolo oneroso ovvero a seguito della regolazione contabile per opere di urbanizzazione a scomputo) bensì nell'esercizio successivo, o meglio nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, iscrivendo in bilancio lo specifico stanziamento da utilizzare per la concessione dei contributi in argomento; ovviamente nell'esercizio precedente l'importo degli oneri complessivamente accertati e riscossi dovrà essere stato impegnato solamente per la quota non concernente il fondo dell’8 per cento, in modo da far confluire nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione l'importo non impegnato (e corrispondente alla quota da accantonare ai sensi del comma 1 dell'articolo 73), avanzo che assicurerà la copertura del fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo.
8 maggio 2023 Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell’Interno - Comunicato del 30 aprile 2025
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera 19 dicembre 2024, n. 93
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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