Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiViene depositata una dichiarazione di residenza per il trasferimento della dimora abituale di madre, figli (minori) e suoceri. Il padre dei minori ha prestato il consenso al cambio di residenza mantenendo però l’attuale dimora abituale. Da ulteriori accertamenti si rileva che i minori sono attualmente in comunità in seguito a un provvedimento del giudice, il quale ha disposto la chiusura in struttura dei minori ed avviato con i centri specifici un progetto finalizzato alla valutazione delle capacità genitoriali, autorizzando il padre e la madre ad incontrare i figli minori esclusivamente in comunità mediante incontri protetti.
Avendo appreso della presenza di un tutore, provvediamo a contattarlo. Lo stesso ci invita a contattare l'avvocato della madre, il quale chiede al responsabile della struttura in cui sono accolti i minori di inviare all'ufficio anagrafe del comune una dichiarazione finalizzata ad attestare la presenza dei minori nella comunità. Tale dichiarazione non è mai pervenuta e nessuno intende attestare che la variazione di residenza non risulti pregiudizievole per i minori.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede come procedere.
La gestione anagrafica della popolazione residente, minori compresi, è strettamente correlata al requisito della dimora abituale. Pertanto, questo caso, come tutti quelli che si presentano quotidianamente all’ufficiale d’anagrafe, deve essere gestito e risolto alla luce dei principi generali propri dell’ordinamento anagrafico.
Più in concreto, nessuna norma dell’ordinamento anagrafico (L. n. 1228/1954 e d.P.R. n. 223/1989) subordina all’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale il trasferimento di residenza del minore; questo aspetto viene precisato anche dall’Istat nelle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico – Metodi e norme” ed. 1992. È invece sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli esercenti la responsabilità genitoriale (e, dunque, anche al tutore).
Quanto alla attestazione che la variazione di residenza non risulti pregiudizievole per il minore, questa non è prevista né richiesta da nessuna norma dell’ordinamento anagrafico, lo si ribadisce.
In sostanza, la fattispecie oggetto del quesito deve essere gestita sì con “delicatezza”, ma nel rispetto dei principi ordinari in materia anagrafica. Pertanto i minori andranno iscritti al nuovo indirizzo con la mamma e i nonni materni, a meno che codesto ufficio non accerti che vi siano i presupposti affinché si configuri la dimora abituale presso la comunità in cui sono stati collocati e a meno che il giudice, con un provvedimento espresso, non disponga diversamente circa il luogo di iscrizione anagrafica dei predetti minori.
9 Maggio 2023 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2709, sintomo n. 2741
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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