Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiIn una famiglia anagrafica residente nel nostro Comune è stato inserito diversi anni fa un ragazzo dato in affido. All'età di 21 anni questo ragazzo non risulta più in affido alla famiglia ma continua a risiedere con la stessa. Gli ex affidatari richiedono a questo ufficio di scindere il nucleo familiare considerando dal momento che risultano cessati i vincoli affidatari. Si chiede se sia possibile effettuare la scissione della famiglia anagrafica.
Per rispondere al quesito occorre fare riferimento alla nozione di famiglia anagrafica come prevista dall’articolo 4 del D.P.R. 223/1989.
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il concetto di famiglia anagrafica è stato meglio precisato nelle Avvertenze e note ISTAT del 1992 nel senso che per la formazione di una famiglia anagrafica è sufficiente che le persone che la costituiscano coabitino e siano legati dai predetti vincoli ma anche da soli vincoli affettivi.
Il compito dell’Ufficiale d’anagrafe è in primis quello di “fotografare lo stato di fatto” di questi gruppi di persone.
La prova dei vincoli affettivi, essendo difatti una probatio diabolica per l’Ufficiale d’anagrafe non può che essere desunta e riconosciuta all’atto della dichiarazione presentata dalle parti al momento della costituzione della famiglia.
Secondo le avvertenze e note ISTAT del 1992 (pag. 44) “la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi saranno da considerarsi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”.
Di vincoli affettivi tra l’affidato e la famiglia affidataria tratta, tra l’altro, anche la legge 184/1983 (legge che ha disciplinato l’Istituto dell’Affido). La stessa legge, in varie disposizioni – si veda ad esempio l’articolo 5ter-, tiene conto delle rilevanza dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra l’affidato e la famiglia affidataria anche successivamente al cessare dell’affidamento.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene che, alla luce della iniziale dichiarazione di costituzione della famiglia- non si possa scindere il nucleo familiare esclusivamente sulla scorta di una successiva dichiarazione di cessazione dei vincoli affidatari, permanendo difatti il requisito della coabitazione.
10 Maggio 2023 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2710, sintomo n. 2742
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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