Un dipendente pubblico per assumere a contratto l’incarico dirigenziale ex art. 110 TUOEL deve porsi in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, in base al quale per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Dunque, una volta posto in aspettativa, l’ente di provenienza non può avere più alcun rapporto funzionale con il dipendente autorizzato all’aspettativa e per tutta la durata di quest’ultima.
Peraltro, il personale assunto con qualifica dirigenziale non può svolgere attività part time presso l’ente che lo ha assunto, essendo ontologicamente in contrasto con la natura dirigenziale dell’incarico la ripartizione oraria così come delineato nei pareri della FP e dell’ARAN in base ai quali il Dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. In altri termini, si afferma una concezione del tempo di lavoro strettamente correlata alla responsabilità di risultato dirigenziale.
Pertanto, prima che il dipendente assuma l’incarico dirigenziale, previa aspettativa autorizzata, l’ente di appartenenza dovrà trovare una soluzione alla sostituzione dello stesso, tenuto conto di quanto evidenziato dalla FP nel parere DFP-0025780-P-16/04/2021 secondo cui in assenza di previsioni espresse sull’obbligatorietà della concessione dell’aspettativa in questione, deve quindi ritenersi che, nel dare applicazione al comma 5 dell’articolo 110 TUOEL, agli Enti non sia preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l’impossibilità di un suo accoglimento nell’ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione.
Al limite, in via assolutamente eccezionale e temporanea, il dipendente assunto ai sensi dell’art. 110 TUOEL potrebbe essere autorizzato dall’ente che lo ha assunto a collaborare ai sensi dell’art. 53 TUPI con l’ente di provenienza, nel rispetto della disciplina autorizzatoria e degli adempimenti di cui al citato articolo.
10 maggio 2023 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5832, sintomo n. 5942