Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede quali siano le conseguenze civili e penali di un’autentica effettuata da un operatore comunale su un documento di cui non si ha la competenza e che, per effetto dell'articolo 2701 del codice civile, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
È bene da subito individuare l’ambito applicativo delle facoltà proprie del funzionario comunale incaricato dal Sindaco (e non l’Ufficiale d’Anagrafe) in relazione alla possibilità di intervenire per l’autenticazione delle sottoscrizioni.
La competenza ad autenticare sottoscrizioni non appartiene al funzionario comunale per il solo fatto d’essere tale (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio).
Il punto di partenza legislativo, allo scopo di comprendere appieno il principio che sta alla base del potere autenticante del pubblico funzionario, è costituito dall’articolo 2703 del Codice Civile che recita «Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Dunque il notaio è sempre autorizzato ad autenticare sottoscrizioni apposte in qualsiasi atto di qualsivoglia natura mentre il pubblico ufficiale no: egli potrà provvedervi solo in ragione di un’autorizzazione prevista da norma di legge o regolamentare o, nei casi comunque contemplati dall’ordinamento, in forza di un incarico ad egli conferito. Tali poteri, inoltre, quando riconosciuti o conferiti, non potranno essere mai riferiti alle sottoscrizioni di qualunque atto a prescindere dalla natura di quest’ultimo; bensì potranno essere esercitati esclusivamente con riguardo agli atti previsti dalle leggi di settore.
È a questo punto chiaro che, come talvolta viene impropriamente richiesto, non esiste una norma che vieta al funzionario pubblico di provvedere all’autenticazione di sottoscrizioni, proprio perché in via generale la competenza non è sua, ma solo egli potrà intervenire in forza di «speciali» autorizzazioni e, per così dire, in «casi eccezionali».
In altre parole, e per principio generale, il pubblico funzionario può compiere gli atti che la legge gli consente e non il contrario (compiere tutti gli atti che la legge non vieta).
La competenza del funzionario incaricato (o delegato, come si esprimono talune norme) dal Sindaco è regolata sostanzialmente dalle disposizioni di seguito elencate:
Al di fuori dei casi previsti e sopra elencati, è escluso l’intervento del funzionario incaricato dal sindaco per l’autenticazione della sottoscrizione in atti che manifestano qualsiasi volontà quali, in via esemplificativa: autorizzazioni, concessioni, assensi, permessi, approvazioni, nulla osta, ammissioni, accettazioni, dinieghi, rifiuti, rigetti, rinunce, cessazioni, negazioni, procure, mandati, incarichi, affidamenti, rappresentanze, attribuzioni, attestazioni di conoscenza, atti negoziali di natura privatistica, dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile, fogli in bianco, ecc.
Pertanto in assenza di una norma che attribuisca espressamente la competenza ad intervenire al funzionario incaricato dal sindaco, ed escludendo la possibilità di estensione analogica delle norme sopra richiamate che trasformerebbero il funzionario incaricato dal sindaco in un notaio low-cost — il pubblico ufficiale dovrà astenersi dal procedere ad autenticare una sottoscrizione, pena il compimento di una attività illegittima e, pertanto, come puntualizzato da Cassazione Civile 19966/2013, nulla.
Nel caso descritto il funzionario incaricato dal sindaco non ha competenze in merito all’autentica della sottoscrizione in quanto trattasi di atti negoziali di natura privatistica e pertanto qualora eseguita è nulla, come non apposta.
Non si riscontrano conseguenze penali relativamente all’autentica della firma, ma vi potrebbero essere conseguenze dal punto civilistico qualora la parte interessata volesse portare in giudizio il pubblico ufficiale.
11 Maggio 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2712, sintomo n. 2744
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – 5 maggio 2025 (Decreto20 marzo 2025)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: