Proroga concessioni ex art. 16 DL 29 dicembre 2022, n. 198

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Maggio 2023

Il nostro comune ha in proprietà 6 strutture sportive gestite con convenzione da altrettante società sportive. Tali convenzioni, in scadenza nel periodo dell’emergenza Covid-19, sono state prorogate fino al 31-12-2023 in base a quanto disposto dal D.L. 34/2020 art.216 comma 2. Con il D.L. 198 del 29/12/2022 “Mille proroghe” 2023 è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022.

Alla luce delle normative sopra richiamate, si chiede se tale disposizione sia applicabile anche alle convenzioni stipulate da questo ente e che ad oggi sono in regime di proroga fino al 31-12-2023, ai sensi dell'art.216 comma 2 del D.L.34/2020. Tale necessità è emersa a causa dell’aumento dei costi dell’energia, che rendono impossibile il riequilibrio finanziario delle ASD entro il 31/12/2023, termine di proroga a suo tempo concesso in ragione della sospensione delle attività sportive in attesa della ripresa graduale delle attività.

Risposta

L’art. 16 del DL 29 dicembre 2022 prevede la proroga in via automatica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni (1) in attesa di rinnovo o (2) scadute ovvero (3) in scadenza entro il 31 dicembre 2022.

Lo scopo, come espressamente precisato nella disposizione, è quello di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di sostenere i sodalizi colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia

Inoltre, le (tre) ipotesi previste dalla norma sono alternative e distinte, per cui ognuna deve avere un autonomo senso, per cui quella “in attesa di rinnovo” dovendo essere distinta da quelle delle concessioni scadute in corso 2022 e da quelle scadenti al 31.12.22, non può che intendersi se non nel senso di quelle scadenti nel corso del 2023 o comunque prima del 31.12.24.

Ciò in base al canone ermeneutico secondo cui occorre dare alle norme un significato che gli consenta di avere qualche effetto anziché un significato che non consentirebbe loro di averne alcuno.

Peraltro, anche su un piano logico, prima che ancora giuridico, visto lo scopo perseguito, non avrebbe senso dare la proroga al 2024, concedendo un biennio, alle concessioni scadenti nel 2022, e non invece a quelle scadenti nel 2023, infra biennio predetto.

Si aggiunge che la scadenza di quelle in questione al 31.12.23 è conseguenza di una esigenza di riequilibrio, avvertita dal Governo in piena pandemia, all’epoca dell’emanazione del DL 34/2020, per cui il prolungamento disposto in base all’art. 216 del citato DL del 2020 non può compensare le ulteriori e successive esigenze di cui, invece, ha tenuto conto il DL del 2022, n. 198. Per cui, anche da questo punto, di vista sarebbe illogico, discriminatorio oltre che iniquo, privare dette concessioni della proroga sino al 2024.

Pertanto, si ritiene che anche le concessioni in scadenza nel 2023 dovrebbero fruire della proroga legale al 2024.

11 Maggio 2023            Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2592, sintomo n. 2664

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