Istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza - Pagamento contributo.

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Maggio 2023

L'articolo 9 bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (la norma non prevede eccezioni) sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 Euro.

Il legislatore non fa esplicito riferimento ai casi di riconoscimento iure sanguinis, pertanto non si comprende se tale fattispecie rientri nei casi di “concessione” riferiti dalla normativa.

Ciò comporta che alcuni enti richiedono il contributo anche per le pratiche di riconoscimento, interpretando la norma a favore dell’ente.

Altri invece non richiedono il contributo per tali istanze.

Risposta

 L’articolo 9-bis della legge 9 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 1, comma 12, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone al comma 2Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro”.

L’importo, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132, è stato aumentato a euro 250.

Relativamente a questo nuovo obbligo il Ministero ha fornito indicazioni operative con una prima Circolare, la n. 10652 del 6 agosto 2009, nella quale viene chiarito che il contributo deve essere versato solo per le istanze o dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge, e non al momento della consegna del decreto di cittadinanza, in quanto tale obbligo è riferito soltanto alle istanze o dichiarazioni, e non al provvedimento concessorio finale.

Con la successiva Circolare n. 11501 del 2 settembre 2009 il Ministero ha indicato i dati relativi al conto corrente postale istituito esclusivamente per il versamento del contributo: numero 809020, intestato a «Ministero dell’Interno D.L.C.I. – cittadinanza» con la seguente causale «Cittadinanza - contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94».

Dall’8 luglio 2022 il contributo può essere pagato anche tramite PagoPA, la piattaforma telematica per i pagamenti alla pubblica amministrazione. Il versamento può essere fatto contestualmente alla presentazione della domanda tramite il portale servizi del Ministero dell’interno.

Quest’ultima modalità, ad oggi, è riservata per le pratiche presentate tramite il portale CIVES.

L’ufficiale di stato civile è tenuto a richiedere la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ogni volta che iscrive nei registri di cittadinanza una dichiarazione tendente alla elezione, all’acquisto, alla rinuncia, al riacquisto della cittadinanza italiana, come previsto dalle formule per la stesura degli atti di stato civile comprese nel Nuovo Formulario (D.M. 5 aprile 2002), e cioè:

Restano esclusi dall’obbligo del versamento del contributo i casi in cui l’acquisto, la perdita od il riacquisto si producano per un automatismo di legge, senza una manifestazione di volontà da parte dell’interessato. In questo caso l’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572 deve chiedere al Sindaco il rilascio di una attestazione, che deve essere trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato con la formula 140-sexies del Nuovo Formulario.

Il rilascio dell’attestazione sindacale è previsto per l’applicazione dei seguenti articoli della Legge 5 febbraio 1992, n. 91:

  • articolo 2, comma 1: acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore in seguito a riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione da parte di cittadino italiano;
  • articolo 3, comma 3: perdita della cittadinanza per revoca dell’adozione per fatti imputabili all’adottato;
  • articolo 12, commi 1 e 2: perdita della cittadinanza italiana per svolgimento attività in contrasto con lo Stato italiano;
  • articolo 13, comma 1, lettera d): riacquisto automatico della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza;
  • articolo 14: acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio minore convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza.

Se lo straniero presenta alla Prefettura istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (per matrimonio con cittadino italiano), o ai sensi dell’articolo 9 (per residenza in Italia), la ricevuta del versamento del contributo dovrà essere presentata alla stessa Prefettura.

Da quanto sopra, deve ritenersi esclusa l’applicazione del contributo ai casi di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (cd iure sanguinis), in quanto, in tali ipotesi, si tratterebbe di un cittadino italiano, sempre rimasto tale, che chiede che venga riconosciuta tale situazione.

A puro scopo di curiosità si osserva che qualora la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sia presentata presso la nostra autorità diplomatica all’estero la Legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce l’obbligo di pagare l’importo corrispondente al valore di euro 300,00 per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda.

16 Maggio 2023            Andrea Dallatomasina

 

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