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Albo Nazionale Gestori Ambientali - Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiRelativamente alla costituzione di una azienda speciale consortile finalizzata alla gestione dei servizi socioassistenziali, si chiede se: I servizi affidati alla costituenda azienda speciale consortile per le loro caratteristiche soggettive, oggettive e sociali e per le modalità di gestione, sono servizi aventi rilevanza economica e pertanto sono oggetto di disciplina da parte del D.Lgs. 201/2022.
La questione della connotazione della natura dei servizi sociali è da tempo oggetto di discussione.
In base all’art. 1 del D.Lgs. 201/2022, si intendono per servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; conseguentemente deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.
Considerata l’ampiezza della nozione di “attività socioassistenziali” richiamata nel quesito (che comprende l’area socio-assistenziale e quella socio-educativa), si suggerisce un’analisi puntuale delle attività effettivamente affidate all’azienda in base alle loro “caratteristiche soggettive, oggettive e sociali e per le modalità di gestione”.
17 maggio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4637, sintomo n. 4688
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
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Albo Nazionale Gestori Ambientali - Delibera 19 dicembre 2024, n. 3
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