Non esiste una normativa generale, valida su tutto il territorio nazionale, che stabilisca chi è responsabile dei cani randagi. L’organizzazione del servizio di accalappiacani è infatti regolata da leggi regionali.
Come ha spiegato la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 435 del 28.04.2016, la legge regionale può affidare i compiti di prevenzione e contrasto del randagismo all’Asl.
Se però così non dovesse essere, il soggetto responsabile resta il Comune, in quanto tenuto al controllo del territorio comunale, sia nel centro urbano sia fuori di esso, purché all’interno del territorio di competenza.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10190 del 28.10.2010 e Cass. sent. n. 17528 del 23.08.2011) tutto si gioca su una ripartizione di compiti tra Comuni e Asl e la responsabilità dell’uno non fa venir meno quella dell’altro soggetto. Infatti:
- i Comuni devono occuparsi dell’organizzazione, della prevenzione e del controllo dei cani vaganti, per evitare che provochino danni alle persone del territorio. A loro spetta, quindi, la costruzione, la sistemazione e la gestione dei canili e dei rifugi per cani;
- le Asl devono invece gestire il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, trasferendoli presso i canili pubblici.
Come ha detto la Suprema Corte (Cass., sent. n. 16802/2015 del 13.08.2015) potrebbe essere prevista anche una responsabilità solidale tra Comune e Azienda sanitaria: entrambi risponderebbero quindi delle aggressioni dei cani.
Nel caso di incidenti stradali provocati da cani randagi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11591/18 del 14.05.2018 ha ritenuto responsabile il Comune solo laddove la presenza del cane randagio all’interno dell’area ove si è verificato l’incidente era stata già segnalata e, nonostante ciò, l’ente non abbia predisposto la messa in sicurezza della strada.
Questo perché non si può pretendere un capillare controllo del territorio da parte dell’Asl e del Comune che per legge, è vero, sono addetti alle attività di “accalappiacani”, ma non hanno il dono dell’ubiquità. Il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi. Così se nessuno segnala all’amministrazione la presenza di randagi per le vie del territorio comunale, questa non può neanche essere messa nella condizione di intervenire.
17 maggio 2023 Marco Massavelli
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