Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiQuesto Ente è parte di un'Unione di Comuni, che gestisce alcune funzioni in forma associata (polizia municipale, canili, suap, ecc). Nella quantificazione del costo del personale 2008 (art. 1, comma 562 l. 296/2006) la spesa per le gestioni associate non è stata presa in considerazione. Come dobbiamo comportarci nella determinazione della spesa 2023? Le gestioni associate vanno considerate o meno? Come di recente chiarito dalla Corte dei conti per la Lombardia, con deliberazione 44/2022/PAR, i comuni associati a una unione debbono tenere conto, nell'ambito dei dati necessari per il computo dei propri spazi assunzionali anche della spesa di personale e delle entrate correnti (al netto del Fcde) dell'unione cui aderiscono, secondo le regole per la ripartizione tra loro stabilite e con un meccanismo simile a quello del "ribaltamento". Potete fare un esempio concreto di questo concetto?
Da tempo la Corte dei conti (cfr. deliberazione 20/2018 della sezione delle Autonomie), ha sancito il principio per cui i Comuni debbono "ribaltare" su sé stessi la spesa di personale delle Unioni, in virtù della logica considerazione per cui in caso di recesso dalla forma associata o di suo scioglimento quella stessa spesa non potrebbe che "ritornare" in capo agli enti associati. Pertanto il quantum che ciascun comune partecipante alla gestione associata deve considerare, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi alla spesa del personale, comprende non solo la spesa di personale propria di ciascun ente, ma anche la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni, riferibile al medesimo.
La citata deliberazione della Sezione Lombardia n. 44/2023 (riferita però ad un caso di unione totalitaria, ovvero che svolge tutte le funzioni dei comuni) estende lo stesso meccanismo del ribaltamento anche al calcolo della capacità assunzionale previsto dal Dm 17 marzo 2020 (basato come noto sul rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti), imponendo ai Comuni di consolidare la spesa di personale con quella dell'Unione cui aderiscono, ma anche di operare allo stesso modo sul denominatore d (ossia sulle entrate correnti). In senso contrario, si è invece pronunciata la deliberazione della Sezione Veneto n. 51/2023, ritenendo che il consolidamento vada operato solo sul numeratore.
18 maggio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5861, sintomo n. 5971
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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