Opere realizzabili con CILA

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
20 Maggio 2023

Il D.lgs. 222/16 punto 34 (DPR 380/01 art. 3 c. 1 lett. e. 6 e art. 6bis c.1), prevede la realizzazione di pertinenze minori con CILA. A quali manufatti fa riferimento? Un fabbricato accessorio in muratura stabilmente infisso al suolo, se di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale e di altezza inferiore a ml 2,50, può essere realizzato presentando una semplice CILA? L'intervento prevede ovviamente la denuncia delle opere strutturali, se pur non complesse; la CILA non tratta solo opere che non riguardano le parti strutturali dell'edificio? Come procedere?

 

Risposta

In linea generale, le pertinenze minori realizzabili con CILA sono distinguibili in due macrocategorie:

  1. quelle che le NTA degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, non considerano nuova costruzione;
  2. quelle che realizzano un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio.

In merito all’intervento oggetto del quesito, preliminarmente evidenzio che serve la SCIA (ex art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 380/2001), non essendo sufficiente la CILA, ogni qual volta l’intervento riguarda parti strutturali. La CILA, infatti, vale in via residuale ogni volta che l’intervento non rientra nell’attività edilizia libera (art. 6) o nell’ambito di operatività del permesso di costruire (art. 10) e della SCIA (art. 22): tale precisazione è espressamente indicata nel comma 1 dell’art. 6-bis  del citato DPR n. 380/2001: 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, […]”.

Spetta, quindi, all’ufficio tecnico valutare la “natura” dell’intervento e, laddove ritenga che si via un interessamento delle parti strutturali dell’edificio e sia stata presentata una CILA, dovrà comunicare tempestivamente l’inidoneità dello strumento e l’assenza di efficacia della medesima comunicazione (non essendo un titolo tecnicamente annullabile, visto che è una comunicazione proveniente dal privato), riservandosi l’applicazione delle sanzioni possibili a seconda del titolo necessario nel caso specifico.

A tal proposito, secondo il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 16 dicembre 2022, n. 16980, “è indubbio che si possa porre un tema di validità o meno degli effetti della CILA ex art. 6 bis del DPR n. 380/2001 solo a condizione che i relativi lavori siano effettivamente corrispondenti a quelli per cui è prevista la comunicazione; altrimenti troverà applicazione l’ordinario procedimento sanzionatorio per gli interventi realizzati senza titolo edilizio ex art. 27, comma 1 e 2 ed art. 31 e ss. del DPR n. 380/2001 (nel senso che, ove il lavoro oggetto di CILA richiedesse, in realtà, il permesso di costruire oppure la SCIA, l’Ufficio procederà, rispettivamente, ai sensi degli artt. 31 o 37 del DPR n. 380/2001, a seconda dei casi)”.

18 maggio 2023            Mario Petrulli 

 

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