Scissione della famiglia anagrafica

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
20 Maggio 2023

La signora B.C., residente in questo comune ed immigrata insieme al coniuge, è stata oggetto di controlli secondo la normativa che disciplina le verifiche a campione sui percettori del reddito di cittadinanza, quale era. Dalla verifica è emerso che la signora ha dichiarato un unico componente ai fini ISEE - DSU, nonostante nello stato di famiglia ci fosse anche il coniuge e per tale difformità è stata segnalata. Alla comunicazione resa all'interessata, lei ha risposto chiedendo (si allega la dichiarazione resa ai sensi del 445/2000) la scissione del nucleo familiare a seguito del verbale di separazione che tuttavia precede l'immigrazione congiunta nel nostro Comune. Il documento del Tribunale, inoltre, non ha omologa, pertanto non sono certa che sia valido. Premesso questo, ho avviato e finalizzato erroneamente la pratica di scissione della famiglia anagrafica.

Certa di aver agito in contrasto con quanto disposto dalla normativa, poiché i coniugi sono separati ma ancora conviventi, sono a chiedere se nel procedere con l’annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della l.241/1990 debba comunque inviare agli interessati una comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge surriferita.

Risposta

Nel quesito non si specifica un aspetto fondamentale, ossia se il procedimento è stato o meno concluso. 

Premesso che la scissione, nel caso di specie, non può essere effettuata perché l'intervenuta separazione non determina il venir meno del vincolo coniugale, ma semplicemente il suo allentamento (senza contare che se ci sono figli della coppia coabitanti, nemmeno in caso di divorzio è ammessa la scissione del foglio di famiglia se permane la coabitazione), occorre procedere come segue:

1) se il procedimento è concluso perché sono trascorsi i 45 giorni (silenzio-assenso) o perché, dopo il provvedimento entro i due giorni, è stato adottato un provvedimento di conferma, prima di annullare ai sensi degli artt. 21 octies e nonies L. n. 241/1990, è indispensabile comunicare l'avvio del procedimento di annullamento ai sensi degli art. 7 e 8 L. n. 241/1990.

2) se invece il procedimento NON è concluso, l'annullamento non deve essere effettuato ai sensi della L. n. 241/1990, bensì ai sensi dell'art. 18 bis comma 2 d.P.R. n. 223/1989: in tal caso, prima di annullare è indispensabile ed obbligatorio inviare la comunicazione di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990 (c.d. preavviso di annullamento).

19 Maggio 2023            Liliana Palmieri

 

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