Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQuesto Ente ha approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2022 ma non ancora il bilancio di previsione 2023/2025, pertanto si trova in esercizio provvisorio.
Nel risultato di amministrazione (2022), parte vincolata, vi è un finanziamento PNRR, la cui scadenza per l'aggiudicazione provvisoria è prevista al 31.05.2023, pertanto, risulta necessario dover effettuare una variazione in esercizio provvisorio, al fine di applicare l'avanzo al bilancio. Inoltre nel risultato di amministrazione (2022), parte accantonata, è stata prevista una somma all'interno del Fondo Contenzioso che servirebbe per poter chiudere una transazione urgente.
Si precisa che entrambi gli interventi rivestono carattere di urgenza, il primo in quanto la mancata aggiudicazione al 31.05.2023 comporterebbe la perdita del contributo, il secondo, invece, risulterebbe urgente poiché la mancata sottoscrizione dell'accordo di transazione potrebbe comportare un venir meno della stessa e un maggior aggravio di spese da parte dell'Ente.
L’articolo 187 comma 3 del Tuel prevede: “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”
Il Testo unico per gli enti locali permette quindi di applicare quote di avanzo vincolato o accantonato secondo le modalità stabilite sempre dall’articolo 187 comma 3-quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.
Questo Ente, tuttavia, non ha deliberato il risultato di amministrazione presunto, ma, avendo approvato il rendiconto 2022, tale casista dovrebbe venir meno in quanto esiste un risultato di amministrazione accertato e deliberato dall'organo consiliare.
Alla luce di quanto suesposto si chiede, se sia possibile applicare l'avanzo accantonato e vincolato relativo all'esercizio 2022, sull'esercizio provvisorio 2023 considerata l'urgenza di rispettare i termini relativi al finanziamento PNRR, da un lato, e approvare e sottoscrivere l'accordo di transazione dall'altro, pur non avendo deliberato il risultato di amministrazione presunto.
Preliminarmente si osserva che non appaiono pertinenti i richiami ai commi 3 e 3-quinquies dell'articolo 187 del TUEL, in quanto gli stessi si riferiscono al risultato di amministrazione presunto, e cioè a quello che viene determinato prima della approvazione del rendiconto (addirittura prima della chiusura dell'esercizio, a novembre, o al massimo nel mese di dicembre, e che è quindi il risultato di una stima), mentre codesto ente ha già approvato il rendiconto dell'esercizio 2022, per cui il risultato di amministrazione non è più presunto ma risulta definitivamente accertato a seguito della approvazione consiliare, negli importi indicati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato a) al rendiconto); altrettanto dicasi per quanto riguarda l'obbligo di aggiornamento (o di approvazione) della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (comma 3-quater del citato articolo 187), che si riferisce alla ipotesi in cui il bilancio di previsione risulti approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed impieghi quote vincolate del risultato di amministrazione.
Tanto premesso, la possibilità per codesto Ente di applicare l'avanzo accantonato e vincolato relativo all'esercizio 2022 sull'esercizio provvisorio 2023 è certamente ammessa: al riguardo si tenga infatti conto che il principio contabile applicato n. 4/2 stabilisce che:
- la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo (paragrafo 9.1):
- è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, ovviamente per la copertura dei rischi per i quali tali quote sono state accantonate (paragrafo 9.2.10).
Per quanto concerne poi la specifica fattispecie dei fondi del PNRR si ricordano le deroghe contabili espressamente introdotte dall'articolo 15 del d.l. n. 77/2021, in forza del quale:
- gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del TUEL (il cui comma 3 limita la effettuazione nell'esercizio provvisorio di spese di investimento ai soli casi di somma urgenza);
- per l'utilizzo delle risorse ricevute per l'attuazione del PNRR che a fine esercizio sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 per gli enti in disavanzo.
Poiché il bilancio di previsione non risulta ancora approvato e l'Ente si trova quindi in esercizio provvisorio, la variazione di bilancio per l'utilizzo delle suddette quote accantonate e vincolate dell'avanzo dovrà essere disposta, a valere del bilancio provvisoriamente gestito, con deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera a), del TUEL, che ha attribuito all'organo esecutivo la competenza per le variazioni riguardanti l'utilizzo nel corso dell'esercizio provvisorio della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione.
18 maggio 2023 Ennio Braccioni
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