Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiSi chiede di avere delucidazioni sull'Organismo paritetico per l'innovazione, in particolare se l’Ente ha l'obbligo di istituirlo oppure se è facoltativo. Si precisa che l’Ente ha un numero di dipendenti al 31/12/2022 pari a 73.
L’Organismo paritetico per l’Innovazione (O.P.I.), introdotto dal Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 201/2018, ha la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e fenomeni di burn-out, al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
Alla luce della normativa di riferimento, l’art. 6 CCNL Enti locali 16.11.2022 (al cui contenuto si rimanda), è possibile affermare che superata la soglia dei 70 dipendenti, l’Ente ha l’obbligo di costituire l’Organismo Paritetico per l’Innovazione. Risulta opportuno citare il recente orientamento applicativo CFL216, pubblicato dall’ARAN in data 28/03/2023, in merito al criterio da utilizzare per il computo di tale soglia, necessario alla verifica dell’obbligatorietà o meno della costituzione dell’O.P.I.
L’ARAN chiarisce quanto segue: “Si ritiene che, al fine di standardizzare il computo di tale soglia (70 dipendenti), oltre alla quale scatta l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico dell’Innovazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del nuovo CCNL 16.11.2022, il criterio utilizzabile, non sia tanto quello della dotazione organica teorica, quanto quello della dotazione organica di fatto, calcolata con gli stessi criteri utilizzati per la compilazione delle Tabelle 1 e 2 del Conto annuale, come disciplinate dalle Circolari del Ministero Economie e Finanze.
In particolare, si ritiene che:
1) il computo della consistenza di personale - analogamente a quanto avviene per la tabella 1 del conto annuale - vada effettuato al 31/12 di ciascun anno; nel caso in cui si rilevi il superamento della soglia di 70 unità, l'OPI andrà costituito entro un ragionevole lasso di tempo, al fine di garantirne l'operatività per tutto l'anno successivo;
2) tale computo vada effettuato sommando le unità di personale della tabella 1 di conto annuale, con riferimento al solo personale ricompreso nel campo di applicazione del CCNL (quindi, con esclusione dei dirigenti e del personale contrattista) con le unità, in anni/persona, del personale destinatario del CCNL con contratto a tempo determinato, di formazione e lavoro e di somministrazione, desumibili dalla tabella 2; dal conteggio delle unità di tabella 2 sono esclusi gli LSU/LPU/ASU, i dirigenti a tempo determinato e l'eventuale personale contrattista in quanto non rientranti nel campo di applicazione del CCNL”.
19 maggio 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5864, sintomo n. 5974
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per la trasformazione digitale – 14 maggio 2025
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza attuativa Fondo PNC Area Sisma 10 aprile 2025, n. 114
ANAC – 9 aprile 2025 (Parere anticorruzione, approvato dal Consiglio Anac del 2 aprile 2025)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 29 gennaio 2025
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