Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi desidera sapere se è possibile procedere con l’iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario in possesso di una carta di soggiorno rilasciata 04.01.1990 (ancora il vecchio modello cartaceo) e richiesta di rinnovo tramite kit postale datato 15.04.2023.
Si precisa che lo stesso ha avuto la sua prima iscrizione anagrafica nel nostro Comune con provenienza dall’estero in data 14.02.1991 con successiva cancellazione per irreperibilità in data 04.05.2002. Una seconda iscrizione anagrafica è stata effettuata in altro Comune il 11.03.2003 per ricomparsa, con successiva cancellazione per irreperibilità in data 8.02.2007, seguita da una terza iscrizione anagrafica il 03.05.2007 sempre seguita da una cancellazione per irreperibilità il 08.10.2009.
Abbiamo chiesto conferma alla Questura di competenza della validità della carta di soggiorno e la stessa ci ha confermato che il documento risulta tuttora in corso di validità ma deve essere aggiornato, segnalando che agli atti non risultano accessi dello straniero dal rilascio del permesso di soggiorno in suo possesso.
Si chiede pertanto se sia accoglibile l’istanza di iscrizione anagrafica con la sola ricevuta di rinnovo della carta di soggiorno anche se:
Desidero precisare inoltre che il soggetto chiederebbe l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto durante la giornata non sembra essere presente sul territorio, che vive solo di notte dormendo e riparandosi sotto dei portici. Ha fatto richiesta e visita per una pratica di invalidità, accolta dalla commissione medica ma revocata dall’Inps poiché irreperibile.
Il titolo di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo nel corso degli anni ha cambiato denominazione; inizialmente definito come carta di soggiorno, è stato poi indicato come permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e infine come permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Recentemente la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020), in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo che questo sia valido per 10 anni e sia automaticamente rinnovato alla scadenza, previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie.
Le disposizioni (articolo 15) sono sicuramente poco chiare, ma vanno intese come rivolte a quanto di competenza delle Questure, unico organo amministrativo competente in materia di riconoscimento del diritto al soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
In effetti, anche prima di questa norma, i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pur avendo validità illimitata, (esattamente come ora!) erano soggetti ad "aggiornamenti periodici" (di norma ogni 5 anni), mentre ora, in effetti, valgono di più, in quanto per 10 anni non hanno problemi. Il mancato aggiornamento quinquennale poteva dar luogo a revoca del permesso da parte della Questura, ma fino a quando non vi fosse la revoca, il permesso manteneva la sua validità illimitata.
Esattamente come ora, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità illimitata, ma, oggi come ieri, può essere revocato dall'organo competente e cioè dalla Questura per determinati motivi tra cui (ma non è il solo) il mancato rinnovo decennale. Non a caso si è stabilita questa scadenza per uniformarla alla scadenza dei documenti di identità (CIE) anche e soprattutto al fine di aggiornare la fotografia.
In conclusione, per gli ufficiali d'anagrafe (e non solo) il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha validità illimitata.
Se poi verrà revocato dalla Questura, non avrà più valore (come per tutte le varie tipologie di permesso) per cui il suo possessore, se non sarà in grado di esibire la domanda di rinnovo, sarà soggetto a cancellazione ai sensi degli articoli 11 e 7 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Ricordo che all’avvenuta iscrizione anagrafica l’Ufficiale d’Anagrafe, come previsto dall’articolo 15 comma 5 del dPR 31 agosto 1999, n. 394, dovrà darne comunicazione alla Questura competente entro il termine di 15 giorni indicando anche la modalità di iscrizione.
22 Maggio 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2736, sintomo n. 2768
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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