Riproporzionamento della retribuzione in relazione alla riduzione della prestazione lavorativa

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
25 Maggio 2023

Con la presente si formula il seguente quesito:

Premesso che:

  • Il comma 6 dell'art. 17 del CCNL per il triennio 2016/2018 del 21/05/2018 dispone, tra l'altro, che …...l'ente, L'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa...;
  • Il comma 5 dell'art. 23 del CCNL per il triennio 2019/2021 del 16/11/2022 dispone, tra l'altro, che …...l'ente, L'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa...;

Ciò premesso, a seguito della diversa riformulazione intervenuta con l'ultimo CCNL si chiede di conoscere se è possibile riconoscere una retribuzione di posizione al personale appartenente ad altro Ente ed utilizzato a tempo parziale contenuta in quella stabilita dalla graduazione della posizione organizzativa, ma che non sia strettamente proporzionata alle ore quanto piuttosto alla responsabilità ricoperta e se si, in che termini tener conto della intervenuta riduzione della prestazione.

Risposta

A parere di chi scrive il riproporzionamento della retribuzione in relazione alla riduzione della prestazione lavorativa permane anche nella nuova formulazione contenuta nel CCNL 16.11.2022.

Infatti, in questo caso il lavoratore è chiamato a rendere una prestazione quantitativamente ridotta e sarebbe non coerente con il principio generale che governa la retribuzione in funzione della durata della prestazione lavorativa.

Diversamente operando (prescindendo quindi dal riproporzionamento), come sostenuto anche dall’ARAN con orientamenti che si devono ritenere non scalfiti dalla nuova formulazione contrattuale (RAL1928), si determinerebbe il paradosso di un incarico retribuito in modo non proporzionale alla durata della prestazione lavorativa esigibile.

Né può essere invocata una base di responsabilità connessa all’incarico che non verrebbe meno nell’ipotesi di conferimento a tempo parziale, in quanto ciò rientra nell’ambito dei parametri che l’amministrazione utilizzerà per graduare la posizione, mentre il tempo di lavoro esigibile è un elemento che concorre a determinare la retribuzione.

Se si ammettesse che il tempo parziale non determini una riduzione proporzionale delle responsabilità connesse e quindi sia corretto retribuire per intero o con una proporzione superiore/inferiore la posizione organizzativa si dovrebbe allora pervenire alla conclusione che non possa essere ammesso il tempo parziale per tale tipo di prestazione.

22 maggio 2023            Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5874, sintomo n. 5984

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