Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiÈ pervenuta a questo Comune la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita di una cittadina riconosciuta italiana. Il Consolato ha riconosciuto il cognome da coniugata, e oltre al cognome del coniuge, in seguito al matrimonio la cittadina ha scelto di assumere anche il secondo cognome della madre, che alla nascita non le era stato attribuito.
Nello specifico alla nascita il cognome era AAAAA (primo cognome della madre) BBBBB (cognome del padre) ed in seguito al matrimonio risulta identificata CCCCC AAAAA BBBBB DDDDD (CCCCC è il secondo cognome della madre e DDDDD è il cognome del coniuge).
Si richiede pertanto con quale cognome va trascritto l'atto di nascita e se il secondo cognome materno debba essere attribuito in via giudiziale, essendo cittadina italiana dalla nascita.
Il riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis comporta l’adeguamento delle generalità del richiedente alla normativa italiana. Tuttavia si deve tener conto di chi è detentore di più cittadinanze.
In particolare rispetto al cognome, il richiedente il riconoscimento può chiedere il mantenimento del cognome attribuito alla nascita secondo la normativa del Paese (in questo caso il Brasile) di cui ha la cittadinanza.
Rispetto al cognome acquisito in seguito al matrimonio, invece, non ci sono appigli normativi per il mantenimento della modifica del cognome.
Diverso è il discorso in caso di acquisto della cittadinanza italiana. Il Presidente della Repubblica o il Prefetto possono accogliere la richiesta del neocittadino di attribuzione della cittadinanza italiana con il cognome modificato a seguito del matrimonio. In questo caso le generalità attribuite nel decreto sono quelle con il quale viene concessa la cittadinanza italiana.
Tornando al caso in questione, con il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la signora può senz’altro mantenere il cognome attribuito alla nascita; invece, non è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana con le variazioni successive del cognome dovute al matrimonio.
Tuttavia, se il Console ha sottoscritto un provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana con l’attribuzione del cognome così come modificato a seguito del matrimonio ed ha inviato per PEC al vostro comune tale provvedimento insieme agli atti da trascrivere, si è comunque addossato la responsabilità, non solo del riconoscimento della cittadinanza italiana, ma anche della variazione delle generalità alla nascita della richiedente. Se ha operato in questo modo, metterei nelle premesse alla trascrizione dell’atto di nascita il riferimento al provvedimento consolare e mi adeguerei alle generalità così come attribuite.
Infatti il Console rappresenta l’autorità dello Stato italiano all’estero e il suo operato può essere contestato solo da chi può ricorrere contro il provvedimento in questione o da un’autorità superiore; non essendo l’ufficiale dello stato civile né l’uno né l’altra non può che adempiere così come gli viene richiesto.
Se, invece, il Consolato non ha inviato alcun provvedimento di riconoscimento di cittadinanza italiana, ma si è limitato ad indicare le generalità della cittadina nella nota di accompagnamento, l’ufficiale dello stato civile non può che applicare quella che è la normativa nazionale e, pertanto, la nostra concittadina dovrà avere le generalità attribuite alla nascita. In questo caso, se il Consolato ha inviato anche il modello Cons01 di iscrizione AIRE, deve essergli chiesto di rinviarlo con le generalità corrette.
Eventualmente la signora, successivamente alla trascrizione dell’atto di nascita, potrà chiedere la variazione del cognome con la procedura prevista agli art.84 e seguenti del D.P.R. n.396/2000.
24 Maggio 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2743, sintomo n. 2775
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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