Incarico di presidente del collegio dei revisori

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Gennaio 2018

Premesso che il Consiglio Comunale di un Ente Locale (un Comune) della Regione Siciliana ha sorteggiato i tre componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del disposto di cui alla L.R. 3/2016; che, dei tre componenti sorteggiati, la funzione di presidente dovrà essere esercitata dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, la funzione di Presidente dovrà essere assegnata a colui che l’ha esercitata nell’ente di maggiore dimensione demografica; considerato che due componenti estratti a sorte hanno svolto lo stesso numero di incarichi presso enti locali (due incarichi per esattezza,seppur uno solo dei due l’ha svolto pure come presidente del collegio di un comune) ed inoltre uno dei due componenti ha svolto i due incarichi triennali e senza soluzione di continuità presso una Unione dei Comuni come revisore unico (non ha svolto mai l’incarico di revisore presso un ente locale diverso dalla Unione dei Comuni); Per quanto sopra al fine di poter attribuite l’incarico di Presidente con correttezza e trasparenza, determinando quindi “l’ente di maggiore dimensione demografica”, si deve considerare, la intera dimensione demografica dell’unione dei comuni e cioè la somma degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell’Unione (esempio Unione dei comuni abitanti 30 mila dati dalla somma degli abitanti dei singoli comuni della Unione) oppure si deve considerare, sempre per l’unione dei comuni, un altro criterio come ad esempio la dimensione demografica del comune di maggiori dimensioni facente parte dell’Unione ? Infine, si chiede di sapere se l’incarico di revisore svolto presso una Ipab si può considerare come svolto presso un ente locale.

 

Risposta

Si ritiene che se il servizio è reso a favore dei comuni dell’unione e non solo di quest’ultima, la  dimensione demografica  vada considerata rispetto all’intera popolazione dei comuni associati solo se il servizio di revisione economico-finanziaria sia svolto per tutti i comuni, dovendosi altrimenti considerare la popolazione dei comuni in favore dei quali è effettivamente svolto il servizio di revisione.

L’unione, infatti, non è un ente con una propria popolazione, ma un ente destinato allo svolgimento di servizi e funzioni comuni; per cui ove venga svolto in comune, si dovrebbe considerare la popolazione complessiva.

In particolare, l’art.234 TUEL prevede un solo revisore nei comuni fino a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni per il servizio reso direttamente in favore di quest’ultima, mentre nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. La citata disposizione, quindi, distingue tra la funzione resa solo per l’unione, assimilandola a quella dei comuni fino a 15.000 abitanti (unico revisore), e la funzione resa per per i comuni superiori  (collegio).

Circa l’IPAB, si ritiene che non possa annoversarsi tra gli enti locali previsti dall’art. 2 del TUEL, essendo organismo di diritto pubblico disciplinato da apposita legislazione in materia.

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×