Edilizia: l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e autorizzazione paesaggistica postuma
Le indicazioni del Ministero della Cultura
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL’Ente ha emesso e notificato, negli anni 2017, 2018 e 2019, degli avvisi di accertamento riferiti ad anni precedenti.
Gli avvisi non sono stati né oggetto di ricorso ma neppure pagati.
E’ possibile, e come, procedere oggi per riscuotere coattivamente le somme oggetto di accertamento? (ruolo coattivo? Ingiunzione di pagamento?)
Per gli avvisi emessi negli anni precedenti il 2020, per l’avvio della fase coattiva della riscossione, occorre emettere e notificare un titolo esecutivo che, con potere di atto di precetto, possa costituire presupposto all’avvio delle procedure esecutive di espropriazione mobiliare e immobiliare.
In base alla normativa attuale esistono due provvedimenti attraverso i quali è possibile procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie locali: la cartella di pagamento emessa nel rispetto del DPR 602/1973, previa esecutività del ruolo consegnato agli agenti della riscossione (strumento ad uso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate riscossioni); l’ingiunzione fiscale di cui al r.d. 689/1910 potenziata con l’assimilazione al DPR 602/1973 che può essere utilizzato dai Comuni e dalle società di riscossione partecipate o iscritte all’albo dei concessionari.
Dal 2020, ai sensi del comma 792 della legge 160/2019, gli avvisi di accertamento hanno anche efficacia di titolo esecutivo, per i quali non occorre notificare ulteriore provvedimento (quindi né cartella di pagamento, né ingiunzione fiscale).
Per effetto delle sospensioni alla riscossione introdotte dall’art. 68 D.L. 18/2020, il termine di decadenza di tutti i provvedimenti fissato negli anni oggetto di sospensione (2020 e 2021) sono stati prorogati al 31/12/2023.
Per gli avvisi di accertamento notificati nel 2017, il termine di decadenza per l’ingiunzione/cartella era fissato in base alla legge 296/2006 al 31/12/2020; trattandosi di anno soggetto a sospensione, per la normativa suindicata il termine slitta al 31/12/2023. E così via per gli anni successivi.
24 maggio 2023 Luigi D’Aprano
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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