Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiNel dicembre 2021 abbiamo operato un intervento sostitutivo ex art. 4 comma 2 DPR 207/2010 a favore dell'INPS, nei confronti di uno studio legale per DURC irregolare. Ora a distanza di oltre un anno, il Professionista contesta l'operato dell'Ente, evidenziando che, la fattura è stata emessa in un periodo in cui l'art. 4 del citato DPR, sarebbe stato abrogato dal D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto, non si sarebbe potuto operare il cd. "intervento sostitutivo", mettendo altresì in dubbio che la normativa afferente il DURC, fosse applicabile agli incarichi professionali. Preciso che l'incarico affidato al legale, riguardava prestazioni effettuate in merito ad una causa presso il TAR.
La nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia n. 0230458 del 17 novembre 2021 ha chiarito che la regolarità contributiva per i professionisti in campo legale debba essere accertata con il Durc quando l’avvocato si avvale di personale dipendente e che l'ente pubblico debba tenerne conto quando deve provvedere al pagamento della prestazione resa da avvocati o professionisti lavoratori autonomi che non sono iscritti obbligatoriamente a INPS e INAIL.
Nel merito, l’articolo 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010 recante “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore” è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lett. u), del d.lgs. 50/2016, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 220 del medesimo d.lgs. 50/2016.
29 maggio 2023 Paolo Dolci
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4654, sintomo n. 4705
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 121 del 28 marzo 2025
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