I due contributi indicati nel quesito hanno una disciplina contabile diversa.
Il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” (nuova denominazione del precedente fondo per gli interventi a sostegno delle attività economiche delle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stato ripartito tra i comuni svantaggiati con DPCM del 30 settembre 2021, che ha altresì disciplinato le modalità di erogazione ed i tempi di utilizzo delle risorse assegnate ai singoli enti (art. 5), le modalità di monitoraggio e di rendicontazione, che avviene attraverso l’implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 6) e la revoca del contributo assegnato in caso di mancato utilizzo (art. 7); le somme corrispondenti non rilevano ai fini della certificazione Covid da presentarsi entro il prossimo 31 maggio.
Per far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica e il gas gli enti locali potevano utilizzare, per l’anno 2022, sia le risorse del “Fondone” confluite in avanzo vincolato al 31.12.2021 (articolo 13, comma 6, del d.l. n. 4/2022) sia lo specifico contributo straordinario cui all'articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti (il cui importo è ricompreso nel modello “RISTORI COVID-19/2022”): tali risorse costituiscono il limite massimo certificabile come maggiore spesa per il rincaro utenze energia elettrica e gas, maggiore spesa che va indicata nella certificazione Covid.
Per quanto concerne il mancato utilizzo dei contributi indicati nel quesito, si ribadisce che la rendicontazione di quello concernente i comuni marginali va effettuata ai sensi dell’articolo 6 del ricordato DPCM del 30 settembre 2021, e non con la certificazione Covid, per cui nulla va indicato al riguardo in detta certificazione; per quanto riguarda invece il contributo per le maggiori spese energetiche, l’importo non utilizzato va indicato nella specifica colonna della certificazione dedicata ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022: a tal fine si evidenzia che in un recente webinar di IFEL in risposta ad uno specifico quesito è stato precisato che “” ... In concreto, se l’ente aveva finanziato le maggiori spese con entrate proprie nelle more dell’acquisizione delle risorse del contributo caro energia, le può certificare, ma solo a fino a concorrenza dell’importo del contributo caro energia (e dell’eventuale quota di Fondone iscritto nel risultato di amministrazione al 31.12.2021) “”.
30 maggio 2023 Ennio Braccioni
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