Ricostruzione atto di matrimonio ex art 98 dpr 396/2000

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
06 Giugno 2023

Dovendo procedere alla ricostruzione di un atto di matrimonio di parte I’ex art 98 dpr 396/2000, si richiede come procedere (nello specifico: quale documentazione raccogliere e che formula usare?). Trattandosi di un matrimonio di parte I sono state raccolte le firme degli sposi e dei testimoni all'atto della celebrazione. Gli elementi essenziali dell'atto sono evincibili del sistema informatico in uso all'ufficio (data, sposi, testimoni ecc). lo stesso atto risulta essere stato comunicato anche all'Anpr.

Pertanto si chiede una volta ricostruito l'atto, in quale parte iscriverlo e quale formula utilizzare; inoltre si chiede se sia necessario procedere anche ad una nuova comunicazione nell'Anpr atteso che ora viene riportato un numero di atto e un anno che sarebbero diversi dall'atto ricostruito. Soprattutto alla luce della novella dell'art 98 del dpr 396/2000 si chiede come operare.

Risposta

L’art.98 DPR 396 si occupa della correzione eseguita direttamente dall'ufficiale dello stato civile. Questa può avvenire su istanza di parte o d'ufficio e si realizza attraverso una semplice annotazione sull'atto da correggere: “Ai sensi dell'art. 98 del dpr 396/2000, l'atto è stato corretto nel senso che dove è scritto ... debba invece leggersi ed intendersi ...”

Il Decreto Legislativo n.149/2022 ha aggiunto all’art.98 il comma 2 bis:

L'ufficiale dello stato civile provvede, altresì, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.

La prima osservazione da fare è che in caso di ricostruzione di un atto distrutto è esclusa l’iniziativa d’ufficio (a differenza della prima parte dell’art.98 in tema di correzione), ma l’Ufficiale dello stato civile può attivarsi solamente su istanza di chiunque ne abbia interesse o del Procuratore della Repubblica; pertanto, se è andato distrutto un atto del vostro ufficio, la prima cosa da fare è chiedere agli interessati (gli sposi o i loro eredi) di presentare un’istanza al vostro ufficio (che metterete a protocollo) o relazionare al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale territorialmente competente per ottenere da questo l’istanza necessaria a procedere.

Ottenuta l’istanza dovete disporre di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell’atto (per esempio: se non è andato distrutta anche la seconda copia dell’atto di matrimonio o il fascicolo di matrimonio può essere utilizzata copia di quell’atto o di tutto il contenuto del fascicolo dopo aver chiesto l’accesso all’autorità che lo detiene ovvero Prefettura o Tribunale; potete acquisire le schede anagrafiche degli interessati con le comunicazioni delle variazioni degli stati civili degli stessi, se esiste un’agenda delle prenotazioni delle sale per le cerimonie civili nel vostro comune si può utilizzare copia della pagina relativa a quel matrimonio, anche gli sposi potrebbero aver conservato vecchi certificati o copia dell’avviso delle pubblicazioni).

A questo punto dovete formare un atto per il quale non è prevista una formula ad hoc, pertanto occorre adattare altre formule, in particolare:

La formula 192 (o la formula 191 se la richiesta proviene dal Procuratore della Repubblica) riadattata, per esempio così: “Oggi … io sottoscritto … Ufficiale dello stato civile del comune di …, per delega avuta, ho ricevuto in data … (prot. n. …) da … la richiesta scritta di procedere ai sensi dell’art.98, comma 2 bis DPR 396/2000 alla ricostruzione dell’atto di matrimonio di … , andato distrutto in data … a causa di …

A tal fine mi sono procurato la seguente documentazione: …

Aderendo, pertanto, a tale richiesta provvedo alla ricostruzione dell’atto distrutto come segue:

RICOSTRUZIONE DELL’ATTO CON TUTTE LE INDICAZIONI REPERITE

Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la richiesta e la documentazione acquisita per la ricostruzione.

L’Ufficiale dello stato civile: …”

L’atto verrà formato in parte II serie C dei Registri di matrimonio (la parte e serie residuale per tutti gli atti che non hanno una formulazione standard).

Ovviamente l’atto avrà una numerazione nuova e sarà inserito nell’anno corrente. Della ricostruzione va data comunicazione al Prefetto, organo di vigilanza sugli uffici di stato civile e al Procuratore della Repubblica e notificata agli interessati (sposi o loro eredi): questi possono fare ricorso in Tribunale entro 30 giorni.

Terminata la procedura di ricostruzione, essendo, a quel punto, l’unico atto di matrimonio esistente riferito a quei soggetti occorrerà fare anche un’annotazione di correzione alle annotazioni di matrimonio sugli atti di nascita degli sposi (si potrà tranquillamente utilizzare l’annotazione dell’art.98, con la formulazione prima indicata).

La variazione del numero, parte, serie e anno dovrà essere comunicata anche ad ANPR.

Un’ultima osservazione: se esiste ancora intatta la seconda copia dell’atto di matrimonio, il Procuratore della Repubblica potrebbe anche disporre per la sostituzione del registro con l’atto distrutto con quello in possesso del Tribunale (o della Prefettura), infondo è a questo che servono le seconde copie! Oppure potrebbe autorizzarvi ad inserire una copia dell’atto, in deposito al Tribunale o alla Prefettura, nel Registro in vostro possesso con l’atto distrutto. Dunque, se l’altra copia dell’atto di matrimonio esiste, potrebbe valere la pena di interloquire con il Procuratore della Repubblica.

5 giugno 2023               Roberta Mugnai

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2759, sintomo n. 2791

 

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