Prestazione lavorativa svolta di domenica, giorno di riposo settimanale

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
07 Giugno 2023

Nel nostro Comune ci sono due dipendenti di polizia locale, uno a tempo pieno e l'altro a part-time. Solo il fine settimana svolgono la turnazione di lavoro, chi è di turno il sabato non lavora la domenica e viceversa. Il dipendente in part-time ha usufruito di una settimana di ferie lasciando cosi "scoperti" sia il sabato che la domenica. Il dipendente in servizio ha quindi lavorato per una settimana intera coprendo anche il turno del sabato, (giorno di riposo secondo il turno settimanale) oltre a quello della domenica che era in programma. Il dipendente ha inoltrato la richiesta della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria commisurata alle ore di lavoro prestate domenica, considerandolo giorno di riposo settimanale "naturale" in assenza di turnazione vera e propria (quindi per 5 ore di lavoro svolte in quel giorno). In questo caso oltre a riconoscergli il riposo compensativo il lunedì e l'orario di lavoro festivo della domenica, dobbiamo corrispondergli anche la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria come richiesto?

Risposta

La risposta al quesito va inquadrata nell’ambito delle fattispecie previste dalle clausole contrattuali inserite nei CCNL di settore.

Orbene, appare utile precisare, in prima battuta, che per il servizio effettuato dai dipendenti, a rotazione, nella giornata domenicale (o di riposo), non è corretto parlare di “turno” qualora, a titolo esemplificativo, con la giornata del sabato, tutti abbiano assolto al proprio debito orario settimanale (35 ore).

Se si trattasse, invece, di una vera e propria turnazione, la prestazione domenicale dovrebbe servire a completare l’orario d’obbligo; nell’ipotesi prospettata, la domenica è destinata al riposo settimanale e, conseguentemente, qualsiasi prestazione lavorativa effettuata in tale giornata assume carattere eccezionale e deve essere assoggettata alla particolare disciplina dell’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche; se si trattasse di vera turnazione, invece, si potrebbe prevedere, per i dipendenti in turno domenicale, la fruizione del riposo settimanale in un'altra giornata, secondo principi ormai consolidati.

Quindi, al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turni, spetta solo la maggiorazione prevista dal CCNL con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale), anche di un riposo compensativo (cfr. orientamento applicativo ARAN RAL1973 del 9.4.2018).

Le altre possibili casistiche potrebbero essere:

- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), deve essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);

- al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);

- al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, sia ai fini del completamento dell'orario d'obbligo che ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.

La disciplina di cui sopra può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l'indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina del citato art.24.

5 giugno 2023             Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5939, sintomo n. 6049

 

 

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