Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiArt. 35 CCNL 16.11.2022 - buono pasto. Ai sensi dell'art. 35 Ccnl comma 7 il valore massimo dei buoni pasto è di € 7,00 (D.L. 95/2012): questa è da intendersi la quota massima a favore del dipendente? Se questo é il limite massimo che l'Ente mette per il dipendente, allora il valore nominale massimo del buono arriva a 10,50€?
L’articolo 35, comma 7, del Ccnl 16.11.2022 dispone: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto”.
La norma pone una regola solo tendenziale: quella per la quale anche laddove l’ente non sia dotato di mensa, il servizio sostitutivo (cioè il buono pasto) mantenga una proporzione del costo del pasto pari a 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del dipendente.
Tuttavia, come evidenziato, si tratta esclusivamente di una tendenza o della presunzione che il costo complessivo del pasto ammonti a 10,50 euro (3,5 euro *3).
A ben vedere, tuttavia, l’articolo 5, comma 7, del d.l. 95/2012 dispone che “A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro”.
Quindi in ogni caso il costo a carico dell’ente è massimo di 7 euro e tale importo è il valore nominale massimo del buono, che, dunque, non può avere il valore facciale/nominale di 10,50 euro.
5 giugno 2023 Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5944, sintomo n. 6054
Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 28 aprile 2025, n. 3575
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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