"Rifugiato" con stato di famiglia comprendente figli minori nati all'estero i cui atti di nascita non sono legalizzati

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
09 Giugno 2023

A un titolare di status rifugiato è stato notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana. Nello stato di famiglia dell'interessato sono presenti figli minori nati all'estero, ma i loro atti di nascita non sono legalizzati completamente (manca la legalizzazione della nostra ambasciata).

Si chiede se, ai fini dell’acquisto della cittadinanza ex art. 14, per dimostrare il legame di filiazione per l'acquisto sia possibile rivolgersi all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati come competente autorità straniera al rilascio della documentazione del legame di filiazione, se tale documentazione necessiti di legalizzazione e se debba essere richiesta dall’ente o dall’interessato.

Risposta

Ai rifugiati politici ai sensi della Convenzione di Ginevra dell’8.7.1951 (ratificata in Italia con L. 28.7.1954 n.722) si deve applicare la legge dello Stato di domicilio o, in mancanza, di residenza (Italia) come stabilisce l’art.19 comma 1 L.218/1995.

Infatti il rifugiato è (art.1 Convenzione di Ginevra del 1951): «chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore non vuole domandare la protezione di detto Stato.»

Dunque il rifugiato politico va trattato come l’italiano e, nel caso di specie, come un italiano che non ha documentazione idonea (in quanto non legalizzata) a dimostrare di essere genitore dei minori con lui conviventi e non ha la possibilità di tornare nel Paese dal quale è fuggito né di rivolgersi alle autorità del Paese nel quale questi minori sono nati per ottenere attestazioni consolari.

A proposito di documentazione necessaria ai rifugiati politici per le procedure di stato civile, la circolare del Ministero dell’Interno n.1 del 12/01/2022 con oggetto: «Nulla osta prescritto dall’art.116 del codice civile per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia» ha evidenziato un’alternativa al rilascio del nulla osta da parte dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che finora ha provveduto per i rifugiati politici. UNHCR ha, infatti, sottolineato l’impossibilità da parte di quell’organismo, in assenza dei necessari elementi di conoscenza documentale, di procedere al rilascio del nulla osta.

L’Avvocatura Generale dello Stato interpellata dal Ministero dell’Interno ha ritenuto che possa farsi ricorso ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000.

Nel caso di specie, dubito che l’Alto Commissariato abbia a disposizione documentazione diversa da quella esibita dal rifugiato (fra l’altro prossimo all’acquisto della cittadinanza italiana) a codesto ufficio. Nulla vieta all’interessato di provare a contattare l’UNHCR per ottenere un’attestazione (non soggetta a legalizzazione in quanto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite non è una rappresentanza di un Paese estero), ma sappiate che quell’Ente non è tenuto a rilasciare alcunché.

A mio avviso, le soluzioni potrebbero essere due (anche utilizzabili l’una in alternativa all’esito dell’altra):

  1. cercare un contatto (via PEC) con l’autorità italiana nel Paese nel quale sono nati i minori chiedendo assistenza per la legalizzazione degli atti di nascita dei minori. Chiarisco: non siete tenuti ad aiutare il neocittadino in questo, ma, considerate le circostanze, personalmente ritengo appropriato un interessamento in questo senso dell’ufficio. Ottenuta la legalizzazione degli atti di nascita dei minori, ovviamente, è risolto anche il problema della dimostrazione con documentazione idonea della paternità ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana;
  2. porre un quesito alla vostra Prefettura chiedendo il loro parere circa l’applicabilità alla procedura di acquisto di cittadinanza italiana dei figli del neocittadino (art.14 L. n.91/92) dello stesso strumento suggerito dal Ministero dell’Interno per le pubblicazioni di matrimonio del rifugiato politico ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 circa la paternità dello stesso nei confronti dei figli conviventi. In questo caso (da utilizzare se non si  riesce a far legalizzare gli atti di nascita dei figli) l’unica strada percorribile per la successiva formazione di atti di nascita nei Registri di stato civile (non essendo trascrivibili gli atti non legalizzati) è ricorrere alla procedura ex art.95 DPR n.396/2000 coinvolgendo il Procuratore della Repubblica per ottenere un provvedimento del Tribunale (non è utilizzabile la procedura di ricostruzione dell’atto da parte dell’Ufficiale dello stato civile prevista nel nuovo comma 2 bis dell’art.98).

Purtroppo, se non si riesce a percorrere nessuna delle due strade, non rimane che predisporre un rifiuto ex art.7 DPR n.396/2000, questo permetterà al neocittadino di presentare ricorso in Tribunale ai sensi dell’art.95 DPR 396/2000 per ottenere un provvedimento che permetta l’acquisto della cittadinanza italiana ai figli minori.

6 Giugno 2023              Roberta Mugnai

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2764, sintomo n. 2795

 

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