Riconoscimento paterno successivo alla nascita da parte di cittadino straniero rifugiato
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiA un titolare di status rifugiato è stato notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana. Nello stato di famiglia dell'interessato sono presenti figli minori nati all'estero, ma i loro atti di nascita non sono legalizzati completamente (manca la legalizzazione della nostra ambasciata).
Si chiede se, ai fini dell’acquisto della cittadinanza ex art. 14, per dimostrare il legame di filiazione per l'acquisto sia possibile rivolgersi all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati come competente autorità straniera al rilascio della documentazione del legame di filiazione, se tale documentazione necessiti di legalizzazione e se debba essere richiesta dall’ente o dall’interessato.
Ai rifugiati politici ai sensi della Convenzione di Ginevra dell’8.7.1951 (ratificata in Italia con L. 28.7.1954 n.722) si deve applicare la legge dello Stato di domicilio o, in mancanza, di residenza (Italia) come stabilisce l’art.19 comma 1 L.218/1995.
Infatti il rifugiato è (art.1 Convenzione di Ginevra del 1951): «chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore non vuole domandare la protezione di detto Stato.»
Dunque il rifugiato politico va trattato come l’italiano e, nel caso di specie, come un italiano che non ha documentazione idonea (in quanto non legalizzata) a dimostrare di essere genitore dei minori con lui conviventi e non ha la possibilità di tornare nel Paese dal quale è fuggito né di rivolgersi alle autorità del Paese nel quale questi minori sono nati per ottenere attestazioni consolari.
A proposito di documentazione necessaria ai rifugiati politici per le procedure di stato civile, la circolare del Ministero dell’Interno n.1 del 12/01/2022 con oggetto: «Nulla osta prescritto dall’art.116 del codice civile per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia» ha evidenziato un’alternativa al rilascio del nulla osta da parte dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che finora ha provveduto per i rifugiati politici. UNHCR ha, infatti, sottolineato l’impossibilità da parte di quell’organismo, in assenza dei necessari elementi di conoscenza documentale, di procedere al rilascio del nulla osta.
L’Avvocatura Generale dello Stato interpellata dal Ministero dell’Interno ha ritenuto che possa farsi ricorso ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000.
Nel caso di specie, dubito che l’Alto Commissariato abbia a disposizione documentazione diversa da quella esibita dal rifugiato (fra l’altro prossimo all’acquisto della cittadinanza italiana) a codesto ufficio. Nulla vieta all’interessato di provare a contattare l’UNHCR per ottenere un’attestazione (non soggetta a legalizzazione in quanto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite non è una rappresentanza di un Paese estero), ma sappiate che quell’Ente non è tenuto a rilasciare alcunché.
A mio avviso, le soluzioni potrebbero essere due (anche utilizzabili l’una in alternativa all’esito dell’altra):
Purtroppo, se non si riesce a percorrere nessuna delle due strade, non rimane che predisporre un rifiuto ex art.7 DPR n.396/2000, questo permetterà al neocittadino di presentare ricorso in Tribunale ai sensi dell’art.95 DPR 396/2000 per ottenere un provvedimento che permetta l’acquisto della cittadinanza italiana ai figli minori.
6 Giugno 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2764, sintomo n. 2795
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero dell’Interno – Circolare 12 gennaio 2022, n. 1
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