Bilancio di previsione rinviato al 31 luglio

Gli effetti sulla programmazione 2023-2025

Servizi Comunali Bilancio preventivo
di Barbero Matteo
06 Giugno 2023

Con il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023) la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stata ulteriormente differita: questa volta al prossimo 31 luglio.

Il nuovo rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 produce molti effetti non solo per gli enti locali che non hanno ancora varato il preventivo, ma anche per tutti gli altri accorciando ulteriormente il calendario dell’esercizio finanziario e creando non poche sovrapposizioni e qualche paradosso.

Aliquote dei tributi e tariffe dei servizi

Il primo effetto di questa decisione riguarda le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi. L’articolo 27, comma 8, della legge 448/2001 dispone, infatti, che il termine per la loro definizione è stabilito entro la data fissata da norme statali per i preventivi. Questa disposizione è stata confermata dal comma 169 della legge 296/2006 che, con riferimento ai tributi, ha aggiunto che, in caso di mancata delibera entro il termine per i preventivi, si intendono prorogate tariffe e aliquote vigenti.

Per la Tari vale l'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 50/2022, il quale ha previsto che il termine per l'approvazione delle tariffe, dei regolamenti e dei piani finanziari è strutturalmente allineato alla scadenza dei preventivi se è successiva al 30 aprile, mentre rimane al 30 aprile se la scadenza del bilancio è precedente. La norma ha aggiunto un ulteriore chiarimento secondo cui l’ente che ha già varato il preventivo può effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva delibera Tari, non dovendo procedere a una riapprovazione del bilancio. Analoga disposizione è dettata per le altre entrate tributarie dall’articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 4/2022, secondo cui gli enti che approvano le delibere tariffarie dei tributi dopo il bilancio di previsione, ma entro il termine di approvazione dei bilanci, possono variare il bilancio e non sono obbligati alla riapprovazione.

Salvaguardia equilibri di bilancio e DUP 2024-2026

Un secondo ordine di effetti riguarda la sovrapposizione del termine per l’approvazione dei bilanci con quella prevista per altri due adempimenti molto importanti:

  1.     la salvaguardia degli equilibri (art. 193 del Tuel),
  2.     la presentazione del documento unico di programmazione 2024-2026 (art. 170 del Tuel).

Sotto il primo profilo, è evidente che gli enti che dovessero approvare il bilancio di previsione prima della fine di luglio si troverebbero di lì a poco a doverlo riesaminare. Non è la prima volta che accade; già nel 2014 si verificò un caso simile. Allora il termine era stato rinviato al 30 settembre e la nota del Ministero dell’interno (prot. n. 0010082 del 17/9/2014) chiariva che l'adempimento rimaneva necessario solo per le amministrazioni che avessero approvato il bilancio preventivo entro il mese di agosto. Viceversa, per quelle che lo avevano approvato a settembre, il Viminale precisò che non erano tenute a compiere la formale ricognizione degli equilibri, ma potevano limitarsi ad attestarne la permanenza nella stessa deliberazione riguardante il bilancio. Analogamente, possiamo concludere che, per chi andrà in Consiglio dopo il 30 giugno, la verifica sul permanere degli equilibri contabili può possa essere svolta contestualmente all'approvazione del preventivo.

Meno problematica la coincidenza con la data di presentazione del nuovo DUP, anche se il buon senso sconsiglia di portarlo in approvazione nella stessa seduta in cui si discute il bilancio con sei mesi di ritardo. Ricordiamo infatti che per il documento programmatico la scadenza è solo ordinatoria e riguarda la semplice presentazione e non la sua approvazione (salvo diverse previsioni dei regolamenti di contabilità dei singoli enti).

PIAO

Un altro effetto paradossale della proroga riguarda il Piano Integrato di Attività e Organizzazione la cui data limite slitta addirittura al 31 agosto, avvalorando la tesi secondo la quale il PIAO possiede un’utilità operativa e programmatica limitata (e ancora più opportuno il rinvio del DUP). Questa almeno è la lettura al momento prevalente dell’ambigua formulazione dell’articolo 8, comma 2, del D.M. 132/2022, ai sensi del quale “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto (termine per l’adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. In realtà, tale formulazione ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, inducendo alcuni autorevoli commentatori a ritenere che i 30 giorni successivi decorrano non già dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso, bensì dalla specifica data di approvazione del bilancio da parte del singolo ente. Al contrario, secondo la tesi contraria (che sembra più convincente) il termine per l’approvazione del PIAO è da ritenersi fissato per tutti gli enti al 31 agosto 2023, a prescindere dalla data nella quale ciascun ente abbia approvato il proprio preventivo.

Conclusioni

Occorre ricordare che la proroga dei termini per il bilancio di previsione dovrebbe essere un fattore eccezionale, legato a circostanze gravi e generalizzate di incertezza, che quasi mai si riscontrano nella realtà. In effetti, il quadro finanziario della fine dell’anno è quasi coincidente con quello dei primi mesi dell’anno successivo, anche perché diversamente non si spiegherebbe come molti enti riescano a rispettare il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio.

È quindi opportuno che tutte le amministrazioni si sforzino di orientare la propria programmazione in vista della scadenza naturale del 31 dicembre dell’anno precedente, evitando di incappare nelle restrizioni che caratterizzano l’esercizio provvisorio. Al riguardo, si rammenta comunque che l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 77/2021 consente agli enti in esercizio provvisorio, per gli anni dal 2021 al 2026, di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'art. 163 del Tuel e del principio contabile allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011. La deroga è stata estesa dal decreto-legge 13/2023 anche ai contributi di parte corrente. La norma non chiarisce se sia consentito anche di derogare al divieto operante in esercizio provvisorio di impegnare le spese di investimento (fatte alcune eccezioni). Si ritiene però che la norma vada letta in questi termini tenendo conto che la finalità della stessa è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti rientranti nel PNRR, che sarebbe vana se si consentisse di iscrivere gli stanziamenti degli interventi in bilancio, accertare la relativa entrata ma non anche di prenotare o impegnare la spesa per dare avvio agli investimenti.

Articolo di Matteo Barbero

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