Obbligo approvazione tariffe
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiNel caso in cui, successivamente al termine previsto per l’approvazione delle tariffe, dovesse nascere una nuova attività nel territorio comunale (es. ristorante) per la quale non sono mai esistite tariffe, si chiede come ci si deve comportare ai fini del calcolo della Tari.
L’applicazione del metodo tariffario di cui al DPR 158/1999, rappresenta una media aritmetica ponderata che genera la determinazione della tariffa per ognuna delle 30 (o 21) categorie, anche in assenza di utenze appartenenti ad una specifica categoria.
Nella formulazione del piano tariffario, il Comune deve aver, pertanto, determinato anche le tariffe per la categoria “ristorante” anche se non indicate nel testo deliberativo di approvazione delle medesime.
Pur se a rischio contestazione, ritengo che possiate comunque applicare la tariffa così determinata, anche in assenza di un’esplicita approvazione, purché sia giustificabile la metodologia di calcolo utilizzata. Si consiglia, ad esempio, l’approvazione di un provvedimento ricognitivo, da parte del Consiglio Comunale, con il quale si prende atto dell’errata indicazione della tariffa per la categoria “ristoranti”, in realtà già determinata nel piano tariffario approvato entro i termini di legge.
In conclusione, si ricorda anche che per l’anno 2023, visto lo spostamento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2023, il Comune potrebbe anche approvare nuovamente l’intero piano tariffario.
8 giugno 2023 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1528, sintomo n. 1612
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547
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