Richiesta di un cittadino che chiede di identificare chi, oltre alla madre, egli presume dimorare presso l'abitazione
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDa oltre 20 anni è stato creato un secondo numero civico presso una abitazione a cui era già stato attribuito un solo numero. Il secondo numero si è giustificato ai tempi per la presenza di uno studio in cui il proprietario esercitava la libera professione.
Ad oggi tale secondo numero civico non risulta associato a nessuna unità abitativa, dal momento che la divisione di fatto della proprietà non è mai stata formalmente accatastata.
Si chiede pertanto se sia possibile sopprimere tale secondo civico e se sia possibile porvi la residenza di un cittadino nonostante non sia associato al catasto ad un’unità abitativa.
In materia di toponomastica e numerazione civica occorre tener presente quanto disposto dagli artt. 38 e segg. d.P.R. n. 223/1989; in particolare, riguardo alla numerazione civica, l’art. 42 del citato regolamento dispone che “1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso”.
Pertanto, la numerazione civica deve tener conto del numero di accessi e non dei dati catastali (che saranno, pertanto, comuni ai due numeri civici).
Resiste purtroppo la convinzione, errata, che l’attribuzione della numerazione civica sia condizionata dalle risultanze catastali; nulla di più errato, soprattutto se si tiene conto che, in applicazione della circolare n. 8/1995, l’iscrizione anagrafica deve essere eseguita a prescindere dalla natura dell’alloggio, alloggio che può essere individuato in baracche, grotte e simili, luoghi che non hanno alcun riscontro di tipo catastale, ma che, laddove “scelti” come luogo di dimora abituale, andranno dotati di numerazione civica.
In conclusione, se nel caso specifico il secondo numero civico corrisponde ad un effettivo accesso distinto dal primo numero civico, questo andrà conservato; e se il cittadino in questione dimora abitualmente presso questa unità, andrà registrato al relativo numero civico, nonostante la mancata “corrispondenza” alle risultanze catastali.
12 Giugno 2023 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2777, sintomo n. 2808
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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