Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiIl consolato argentino invia per trascrizione ed iscrizione AIRE l’atto di nascita di una cittadina argentina riconosciuta italiana. Nell’atto di nascita del 1986 la cittadina è riconosciuta solo dalla madre straniera ed è identificata con il cognome materno; viene poi allegato l’atto di riconoscimento paterno avvenuto nel 1987 (il padre trasmette la cittadinanza) effettuato presso l’ufficio di stato di civile del comune argentino di nascita e contenente il consenso della madre.
Il Consolato identifica la cittadina con cognome paterno, riportato anche nel modulo cons01 di iscrizione Aire.
Si chiede come procedere che non risulta da nessun atto la variazione del cognome.
Per quanto riguarda il cognome del figlio minore riconosciuto dalla madre e successivamente dal padre, applicando la normativa italiana, è competenza del Tribunale ordinario decidere (art.262, ultimo comma Codice Civile). Qui, però, abbiamo un soggetto nato nel 1986 (e perciò di 37 anni) che da quando aveva un anno ha portato il cognome paterno. Tale cognome è diventato, dunque, segno distintivo della persona e poco senso avrebbe, a mio parere, portare la questione d’ufficio (ora per allora) all’attenzione della magistratura italiana.
Risolverei, invece, la questione considerando che il consolato d’Italia in Argentina ha potere certificativo (art.20 DPR 396/2000), pertanto può sopperire con proprie attestazioni lì dove ci sono delle mancanze nella certificazione straniera. Quindi, se nella nota di accompagnamento della nostra autorità consolare vi è l’indicazione delle generalità della signora così come me le specificate (COGNOME PATERNO E PRENOME) si può utilizzare tale nota (anche se non ha la veste di un’attestazione consolare) come certificazione del cognome attribuito alla concittadina, provenendo dal consolato italiano ed essendo firmata digitalmente come tutto l’incartamento digitale inviato via PEC.
Concludendo: si trascrive prima l’atto di riconoscimento successivo paterno (perché è quello relativo al cittadino italiano dal quale deriva la cittadinanza la cittadina in questione), poi si procede alla trascrizione dell’atto di nascita riportando nel “cappello” dell’atto il riferimento alla nota consolare con le generalità esatte della cittadina (cognome paterno e prenome) e si inserisce l’annotazione di riconoscimento successivo paterno.
12 giugno 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2779, sintomo n. 2810
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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