La normativa di settore in ambito regionale sul tema oggetto del quesito fa riferimento in primis alla L.R. 26 febbraio 2008, n. 5 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina della aziende pubbliche di servizi alla persona”.
L’articolo 15 (Bilanci e contabilità) stabilisce che:
- le aziende la cui consistenza di bilancio è inferiore a un milione e mezzo di euro possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB;
- le aziende la cui consistenza di bilancio è pari o superiore a un milione e mezzo di euro devono dotarsi, sulla base degli indirizzi e criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione approvato con delibera della Giunta Regionale, dei seguenti documenti contabili:
a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
b) bilancio economico preventivo annuale;
c) bilancio consuntivo.
Inoltre, tali aziende devono dotarsi di un proprio regolamento di contabilità che introduca la contabilità economica, redatto sempre in conformità agli indirizzi e criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione. Il richiamato Regolamento Regionale di Attuazione è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2009, n. 101.
Per quanto riguarda lo specifico tema dei “Criteri per la redazione dei documenti contabili delle Aziende” occorre rifarsi all’articolo 7 di quest’ultimo:
“1. Il sistema di contabilità deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa delle Aziende sotto l'aspetto:
a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la tenuta delle scritture finanziarie avviene attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento, la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), strumento essenziale della contabilità patrimoniale è l'inventario. I beni di valore inferiore a euro 1.000,00 sono da considerare fuori ammortamento.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Gli accertamenti e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale si riferiscono i corrispondenti componenti economici positivi e negativi. I componenti economici positivi o negativi non rilevati dalla contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di registrazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati. A chiusura dell'esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.”
In merito alle diverse opzioni a disposizione degli enti in materia di contabilità e rendicontazione si ritiene che:
• per le Asp di minori dimensioni il mantenimento della contabilità finanziaria rappresenti una facoltà e non un obbligo, posto che l’articolo 15 della L.R. 5/2008 afferma che tali enti “possono” esercitare tale scelta;
• per le Asp di maggiori dimensioni occorra sottolineare che l’impianto contabile delineato dal sopra riportato articolo 7 del Regolamento di Attuazione è frutto di una modifica attuata successivamente all’approvazione (Art. 2 Regolamento Regionale 16 dicembre 2011, n. 7), decisa a seguito di consultazione con le stesse rappresentanze delle IPAB, per introdurre un regime di contabilità economica “alleggerita” ritenuta più adatta a tali enti; la prima formulazione dell’articolo 7 sanciva infatti la completa adozione della contabilità economica patrimoniale con specifico riferimento ai principi di redazione e ai documenti di bilancio richiamati dal codice civile.
È probabile che vi siano aziende costituite prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica che, avendo implementato un sistema di contabilità di tipo economico patrimoniale ispirato a quello in uso da parte delle società private, abbiano mantenuto tale modello.
12 giugno 2023 Fabio Bertuccioli
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