Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino straniero con problemi di salute attualmente risiede presso l’immobile di un amico. Quest’ultimo non vuole però rilasciare una dichiarazione di ospitalità in quanto ha già comunicato che a breve dovrà chiedere al cittadino di lasciare la casa a causa del rientro di suoi familiari. Il cittadino necessita di assistenza sanitaria pertanto l’ASUR deve avere un indirizzo a cui far riferimento per garantire tale assistenza.
Si chiede pertanto come possa essere gestita la residenza del cittadino straniero.
Nessuna norma dell’ordinamento anagrafico prevede la movimentazione anagrafica immediata per il cittadino che deve abbandonare il precedente luogo di dimora abituale ed individuare il nuovo luogo di dimora abituale. Solo l’iscrizione o mutazione anagrafica ad istanza di parte è immediata, a seguito delle norme sulla residenza in tempo reale (art. 5 D.L. n. 5/2012). Addirittura, nel procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata, l’ufficiale di anagrafe, nella lunga fase istruttoria, deve acquisire prove che la persona è totalmente scomparsa da almeno un anno! Ciò significa che l’ufficiale di anagrafe, fermo restando il suo compito di provvedere alla regolare tenuta dell’anagrafe, non può adottare soluzioni istantanee e prive di fondamento normativo per liberare anagraficamente il posto “occupato” da chi si è trasferito altrove e non ha reso la relativa dichiarazione anagrafica; in tal caso la persona resta iscritta al vecchio indirizzo, fintantoché non è possibile provvedere al cambio di residenza (su istanza di parte o d’ufficio) o alla cancellazione per irreperibilità accertata.
Detto in altri termini, l’ordinamento anagrafico non prevede soluzioni “di parcheggio” per la persona che ha lasciato o deve lasciare una abitazione e non si sa dove è andata o non si saprà dove andrà a stabilirsi.
Pertanto, nel caso oggetto del quesito, nelle more della individuazione del nuovo luogo di dimora abituale questa persona resterà iscritta all’attuale indirizzo di registrazione anagrafica.
Appena si definirà la situazione, l’interessato dovrà regolarizzare la sua posizione anagrafica, dichiarando il nuovo luogo di dimora abituale o provvedendo ad eleggere domicilio in codesto o in altro comune, nel caso in cui venga a trovarsi nella condizione di persona senza fissa dimora. In tal caso verrà iscritto nella via non territoriale.
Il fatto che questa persona resti iscritta al vecchio indirizzo nelle more della definizione della sua nuova dimora abituale non impedisce che altre persone siano iscritte al medesimo indirizzo, ma su un foglio di famiglia diverso, salvo il caso in cui fra chi è già iscritto e chi si deve registrare al predetto indirizzo non sussista uno dei vincoli di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989.
13 Giugno 2023 Liliana Palmieri
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