Consigliere comunale moglie del responsabile del servizio finanziario. Ipotesi incompatibilità.

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
15 Giugno 2023

Premesso che, in occasione delle ultime elezioni amm.ve locali, è stata eletta consigliere comunale (la prima degli eletti) nella lista del Sindaco vincente la moglie dell'attuale responsabile del servizio finanziario e del personale dell'Ente (titolare di posizione organizzativa); considerato inoltre che la suddetta sarà nominata vice sindaco e assessore per deleghe (es. cimitero, istruzione, ecc.) che nulla hanno a che fare con il ruolo del marito, si chiede di sapere se e quali forme di incompatibilità sussistono sia per le delibere di Giunta Comunale sia per quelle di Consiglio Comunale (anche generali esempio Bilancio di previsione, Rendiconto di Gestione, ecc) se proposte dal marito ovviamente e in quali è consigliabile la sua astensione.

Risposta

In mancanza, come nel caso di specie, di norme espresse che limitino le facoltà degli amministratori o ne determinino incompatibilità assolute rispetto alla carica, l’unico articolo di riferimento è quello costituito dall’art. 78 TUOEL in base al quale il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Gli amministratori, infatti, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici (ma possono annoverarsi anche gli atti di programmazione generale di bilancio), se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Costituisce orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693) quello secondo cui, anche in applicazione delle previsioni di cui all’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'amministratore pubblico  deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a..

Con sentenza 28.7.2015, n. 3705, il Cons. Stato, sez. V, ha stabilito che, nel disciplinare l’obbligo di astensione degli amministratori l’articolo 78, comma 2, Tuel, per i casi in cui essi o loro parenti siano potenzialmente interessati a delibere dell’organo di cui fanno parte, prevede che questo dovere è configurabile anche nei riguardi dei «provvedimenti normativi o di carattere generale», purché «sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti»

Dunque, solo in presenza di provvedimenti che abbiano le caratteristiche anzidette, l’assessore dovrà astenersi dal prendere parte e dal votare, per cui la possibilità di conflitto fra gli interessi dell’assessore non può essere presunta dall'esistenza di un rapporto di parentela con un dipendente, ancorché titolare di p.o., ma va accertata adeguatamente, fatte salve le ragioni di opportunità rimesse al prudente apprezzamento degli organi politici.

13 giugno 2023             Eugenio De Carlo

 

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