Il quesito riguarda la possibilità per il Sindaco di “farsi rappresentare” in commissione consiliare da un suo delegato, ma non membro della commissione consiliare stessa.
La soluzione al quesito va ricercata prioritariamente all’interno della disciplina del vigente regolamento di funzionamento delle commissioni consiliari del Comune istante.
Ciò detto, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1661 del 19.11.1996, ha dichiarato l’illegittimità della norma del regolamento delle commissioni consiliari di un comune che prevedeva la facoltà, per ciascun membro della commissione consiliare, di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del proprio gruppo.
A rendere illegittima tale disposizione normativa, secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza sopra citata, è la previsione della indiscriminata facoltà dei singoli commissari di farsi sostituire da altri mediante una delega di attribuzioni che finirebbe per vanificare la competenza del consiglio, dal quale la nomina, di carattere personale, promana.
Stante quanto sopra, secondo le considerazioni svolte nella sentenza sopra citata, ove fosse prevista, nel regolamento comunale, la possibilità per il commissario di farsi rappresentare, in commissione, da un altro consigliere o comunque da un delegato, l'esercizio di tale facoltà priverebbe il consiglio della competenza a deliberare le nomine dei membri delle commissioni, oltre che esporre l'ente a possibili incrementi di spesa.
Nel caso di specie, la partecipazione del sindaco e del segretario generale alle riunioni delle commissioni consiliari si immagina che sia stata prevista in ragione del ruolo di vertice, politico e burocratico, rivestito da entrambi, per cui, in assenza di una specifica previsione regolamentare che facoltizzi la delega a partecipare, si ritiene che la partecipazione di altri soggetti possa essere foriera di possibili rilievi sulla procedura seguita, a meno che non sia supportata da una delega specifica e permanente del sindaco sulla base della previsione di delega dei poteri sindacali prevista nello statuto.
Occorre aggiungere che quando una misura organizzativa non incida nell'ordine legale delle competenze, non si è in presenza di una delega bensì di una mera ripartizione di compiti, all'interno dell'apparato burocratico che fa capo all'organo titolare della funzione, come tale sottratta alla necessità di una espressa autorizzazione normativa: ciò implica che se, nella delega in senso proprio, l'atto emanato è imputabile al delegato nella "delega interna" l'atto rimane del delegante ed è soggetto al regime giuridico di questi.
Ciò detto, nonostante la delega sia un sistema tendenzialmente mirato ad aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto permette una distribuzione dei poteri all’interno dell’amministrazione più confacente a contingenti necessità operative, dai principi costituzionali e dalla consolidata giurisprudenza occorre trarre un’ulteriore conclusione ovvero che non esiste un principio di generale delegabilità delle funzioni amministrative.
15 Giugno 2023 Elena Conte
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