Atto di matrimonio trasmesso per la trascrizione non firmato digitalmente

Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani

Quesiti
di Urbani Francesca
19 Giugno 2023

Perviene un atto di matrimonio celebrato su delega in altro Comune non firmato digitalmente (la copia è un semplice pdf). Il Comune che invia l’atto ai fini della trascrizione si rifiuta di inviarlo con firma digitale affermando che sono soliti trasmettere gli atti ad uso trascrizione solo in formato pdf.  Si chiede una conferma della correttezza di tale procedura.

Risposta

La circolare n.14/2011 del Ministero dell’Interno (“Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile”) fornisce indicazioni in merito alla trasmissione in via telematica degli atti di stato civile tra Comuni.

Si dispone che la trasmissione avvenga tramite PEC, a garanzia sia della provenienza sia della ricezione della comunicazione, e che, ai fini della trascrizione degli atti oggetto della comunicazione, l’ufficiale di stato civile possa utilizzare la copia dell’atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti. Tale documento deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento, che ne attesta la conformità all’originale. L’ente ricevente deve verificare l’apposizione e la validità della firma digitale e, qualora quest’ultima non risulti apposta, deve fornirne immediata comunicazione all’ufficio emittente, che sarà tenuto ad inviare la documentazione corretta.

Per quanto concerne le comunicazioni aventi ad oggetto richieste di annotazioni da porre su atti già iscritti o trascritti in altro Comune, queste dovranno essere effettuate tramite PEC e dovranno riportare l’indicazione “della firma autografa omessa” del pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 39/93. L’ufficio ricevente provvederà ad apporre la dichiarazione di conformità all’originale, non firmato digitalmente.

15 Giugno 2023            Francesca Urbani

 

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