Riammissione in servizio prevista dall'art. 25, comma 10, del CCNL F.L. del 16.11.2022

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Giugno 2023

Nel caso della riammissione in servizio prevista dall'art. 25, comma 10, del CCNL F.L. del 16.11.2022 occorre prevedere l'espletamento del periodo di prova ex novo o si può dare atto che questo è già stato superato con il precedente contratto di lavoro? Inoltre si deve procedere nuovamente all'acquisizione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto individuale di lavoro come, ad esempio, il casellario giudiziale? Analogamente, gli adempimenti relativi al fondo Perseo vanno ripetuti?

Risposta

In base al parere ARAN CFL145 del 24 novembre 2021, il dipendente rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di appartenenza; pertanto al dipendente, nel momento in cui rientra presso l’ente originario, deve essere riconosciuto il medesimo inquadramento (categoria e profilo) posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo gli indirizzi ARAN in tema di ricostituzione dei rapporti di lavoro, ci si trova di fronte, in realtà, a due distinti rapporti, come efficacemente chiarito dalla Corte dei Conti in vigenza dell'art.132 del T.U. n. 3/1957, secondo cui l'istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico cessato dall'impiego per ……dimissioni - a norma dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 - opera nel senso che i due rapporti (quello a suo tempo estinto e quello nuovo) vengono a ricongiungersi, concorrendo ciascuno, nei limiti e per gli effetti previsti, a ricostruire la posizione di "status" del dipendente; la norma che regola la riammissione, infatti, se da un lato si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, dall'altro richiama il nuovo provvedimento dell'amministrazione per stabilire la decorrenza di anzianità, sancendone inequivocabilmente l'irretroattività, con la conseguenza che nessun effetto può riconoscersi al periodo di interruzione del servizio." (Corte Conti, sez. contr., 30 aprile 1993, n. 71).

Dunque, il nuovo rapporto, alla stregua di questo indirizzo, andrebbe nuovamente contrattualizzato, con tutti i presupposti e le conseguenze del caso.

16 giugno 2023             Eugenio De Carlo   

 

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