Finanziamento acquisti PC con i proventi degli oneri di urbanizzazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Giugno 2023

È possibile utilizzare una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione incassati per l'acquisto di un PC in dotazione agli uffici comunali?

Risposta

A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale ha elencato in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi, come segue:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;

- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Tale norma è stata oggetto di successivi interventi normativi che ne hanno integrato il contenuto originario, includendo tra le spese finanziabili con i proventi edilizi  le spese di progettazione per opere pubbliche (articolo 1-bis, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge n. 172/2017) ed il completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (articolo 13, comma 5-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge n. 8/2020); speciali disposizioni di natura eccezionale hanno poi ammesso l'utilizzo dei proventi edilizi per finanziare le spese correnti per l’emergenza sanitaria connessa al Covid-19 (articolo 109, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020, e successive proroghe) nonché, per il solo anno 2022, per finanziare i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e per il gas non coperti da specifiche assegnazioni statali (comma 1, lettera a), dell’articolo 37-ter del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge n. 51/2022 e comma 3-bis dell’articolo 40 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella legge n. 91/2022).

Alla luce del quadro normativo di riferimento come sopra riepilogato, la spesa indicata nel quesito (acquisto di un PC in dotazione agli uffici comunali) non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è consentito l’utilizzo dei proventi abilitativi edilizi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

16 giugno 2023             Ennio Braccioni

 

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