Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiL’Ente deve affidare in concessione il servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale a seguito di incidente stradale o dispersione del carico, del ripristino e riparazione dei luoghi danneggiati da incidenti stradali.
Si chiede di conoscere se la competenza è in capo al consiglio comunale o alla giunta comunale.
Dalla lettura del quesito si evince che è intendimento di codesta Amministrazione, per assicurare gli adempimenti in relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art.211 D.lgs. n.285/1992, affidare il servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia, bonifica ed il reintegro delle condizioni preesistenti della sede stradale, nell’ambito del proprio territorio comunale, ad una società che sarà scelta all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, tramite il ricorso al regime della concessione di servizio.
Tale argomento è stato ampliamente analizzato dall’ANAC, con la deliberazione n. 64 dell’Adunanza del 27.6.2012, fasc. 493/2012, avente per oggetto l’affidamento dei servizi di ripristino post incidente. In tale documento, è stato chiarito che l’affidamento del servizio di ripristino post incidente può correttamente inquadrarsi nell’ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti. Poiché la contrattazione, finalizzata a fissare ex ante ed in modo forfettario le tariffe per i singoli interventi si svolge prioritariamente tra il concessionario e le compagnie di assicurazione, al fine di contemplare i diversi interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, ossia l’interesse alla salvaguardia della sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall’altro, si rende essenziale il corretto adempimento, da parte dell’ente locale procedente, dell’obbligo del controllo in merito alla qualità ed all’efficienza del servizio reso. La richiesta di servizi aggiuntivi da espletarsi ad opera del concessionario, può ritenersi consentita, purché strettamente attinente all’oggetto del servizio, nonché strumentale, ai fini di un tempestivo, efficiente ed efficace reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e più, in generale, del mantenimento e del ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale. È stato chiarito, poi, che l’affidamento del servizio in concessione può essere effettuato con la determinazione del valore a base di gara. Per quanto concerne le modalità di calcolo, lo stesso potrebbe, in particolare, essere determinato facendo riferimento ai dati degli interventi effettuati negli anni precedenti.
In base alla sopracitata deliberazione ANAC 64 del 27.06.2012 e al parere 112 del 21.05.2014 il servizio in questione può qualificarsi in termini di “concessione di servizi” per il ricorrere dei seguenti elementi: 1) mancanza di un qualsiasi corrispettivo erogato dalle Amministrazioni comunali all’affidatario del servizio, che, al contrario, viene ad essere remunerato esclusivamente mediante lo sfruttamento economico dello stesso; 2) trasferimento, dall’Amministrazione concedente al concessionario, sia delle responsabilità sia del rischio di gestione, in particolare, il servizio di ripristino viene reso anche in caso di mancata identificazione del responsabile civile dell'incidente.
Ciò detto, fermo restando che tale opzione dovrebbe essere contenuta nel DUP 2023-2025, approvabile con deliberazione del Consiglio comunale, trattandosi della programmazione della concessione di un servizio pubblico (ove si sposi la tesi che il servizio in oggetto sia classificabile come servizio pubblico), la relativa deliberazione di indirizzo dovrebbe essere adottata dal Consiglio comunale e non dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 42 del T.U.O.EE.LL.
Fermo restando la mera programmazione di tale fatto, inseribile nel DUP, vanno comunque definiti gli aspetti relativi all’organizzazione del relativo pubblico servizio o alla concessione dello stesso (art. 42, secondo comma, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000).
Infatti, gli atti di programmazione e quelli di organizzazione e concessione dei pubblici servizi non sono tra loro assimilabili, posto che lo stesso art. 42, comma 2, sopra richiamato, colloca le relative tipologie in due “lettere” diverse (lett. b) per i programmi e lett. e) per gli atti di organizzazione e concessione dei pubblici servizi.
Ciò detto le “linee di indirizzo” della procedura di affidamento in concessione di un servizio pubblico appaiono di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta, secondo il principio consolidato espresso, sul tema, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lombardia con la sentenza n. 2306 del 1° dicembre 2017)
20 giugno 2023 Elena Conte
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