MASSIMA
Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, la violazione del termine per l’adozione degli atti determinativi delle nuove tariffe delle imposte locali, non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide: ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – Pubblicazione n.2 - Referendum popolari - Ed.2025
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