Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente termina il periodo di congedo di maternità nella giornata di sabato e richiede un periodo di congedo parentale con inizio dal lunedì, senza inclusione della domenica. Pur non essendoci ripresa lavorativa, ritengo che questa volontà sia corretta perché, comunque, si tratta di due istituti giuridici diversi e le varie interpretazioni della giurisprudenza, per quel che ho visto, si riferiscono unicamente al solo istituto del congedo parentale. Non credo che, in questo caso, si possa far rientrare nel computo del congedo parentale la domenica. Vi chiedo se condividete questa mia idea
Ad avviso dello scrivente, la soluzione prospettata nel quesito risulta corretta.
Il CCNL funzioni locali 2019-2021 fornisce disposizioni specifiche soltanto riguardo l’istituto dei congedi parentali ma non dei congedi obbligatori di maternità; nell’art. 45, comma 5, infatti, si legge: “I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4 [congedi parentali], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”
Nel corso degli anni, gli orientamenti giurisprudenziali sono stati diversi, poggiando per lo più le loro tesi sulla natura dell’istituto e sul principio di “ripresa dell’attività lavorativa”.
In linea generale, nel caso si richieda un congedo parentale da lunedì a venerdì, le giornate di sabato e domenica devono essere computate laddove la richiesta del congedo parentale per lo stesso figlio riprenda il lunedì.
Nel caso esposto dal quesito, diversamente, trattandosi di istituti diversi (congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale) è corretto non computare le giornate di sabato e domenica, sebbene non ci sia effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
L’ARAN con l’orientamento Applicativo SCU_112 del 31 marzo 2020 interviene a chiarificare la disciplina, che, per analogia, è applicabile anche al comparto funzioni locali.
Nello specifico, per l’Agenzia la richiesta di due periodi di congedo riferiti a bambini diversi, “è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.”
È utile richiamare, inoltre:
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Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6015, sintomo n. 6125
INPS – 26 maggio 2025
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Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
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