MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiL’attività di una società di logistica presente nel nostro territorio è peculiare e si svolge sostanzialmente in tre fasi che generalmente sono temporalmente ravvicinate l’una dall’altra: riceve prodotti finiti in imballaggi terziari che vengono collocati in un’area di stoccaggio/stazionamento; successivamente toglie i prodotti dagli imballaggi in un’area di movimentazione per lavorarli (riconfezionamento, etichettatura ed altri servizi a seconda del prodotto e dell’ordine del cliente); infine trasporta/spedisce a terzi i prodotti così reimballati.
Gli imballaggi (terziari) in cartone residuanti dal processo suddetto producono veri e propri rifiuti speciali che richiedono uno smaltimento in proprio tramite una società specializzata.
Considerando l’attività svolta e sostenendo che gli imballaggi terziari sono rifiuti speciali, la società ha quindi richiesto l’esclusione, non solo della superficie adibita alla materiale lavorazione degli imballaggi (area di movimentazione), ma anche della più grande superficie adibita a deposito degli imballaggi stessi (area di stoccaggio/stazionamento), rilevando come quest’ultima sia funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 1, comma 649, Legge 147/2013. A conferma della richiesta la società cita anche risoluzione del MEF n. 2/DF/2014 in merito alla non tassabilità dei magazzini adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti in quanto produttivi di rifiuti speciali.
Si chiede se l’ente può accordare la detassazione richiesta ed eventualmente in quale misura (solo area di movimentazione o anche area di stoccaggio/stazionamento).
Si ritiene che la richiesta avanzata dal contribuente sia fondata.
Per come descritto in quesito, l’area di stoccaggio/stazionamento può essere parificata ad un magazzino “scoperto”, che ai sensi del comma 649, art.1, della L. 147/2013 va escluso dall’assoggettamento a TARI.
21 giugno 2023 Lorella Martini
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