Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiHo ricevuto da un cittadino naturalizzato italiano la richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale. Nella stessa il Tribunale dispone definitivamente lo scioglimento dei vincoli coniugali ed il divorzio irrevocabile e ordina di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita dei coniugi al fine di annotarlo a margine degli estratti degli atti di nascita. Tale dichiarazione è equiparabile ad una dichiarazione di passaggio in giudicato e pertanto si può procedere alla trascrizione ed alle relative variazioni di stato civile?
Il termine giuridico “passato in giudicato”, dichiara la non appellabilità di una sentenza. La sentenza, cioè, è divenuta definitiva.
Ovviamente non possiamo pretendere che ogni Paese si adegui alla terminologia utilizzata nell’ordinamento italiano, perciò quello che dobbiamo individuare quando ci viene prodotta una sentenza dall’estero è che, dal tenore complessivo del provvedimento, si possa ragionevolmente dedurre che gli effetti di quel giudicato si sono “cristallizzati” e non possano essere più riesaminati cambiando l’esito del giudicato. In una parola dobbiamo individuare la “definitività” del giudicato.
Da quello che mi riferisce, la documentazione prodotta sembra avere questa caratteristica.
Un consiglio: quando la documentazione del divorzio estero viene prodotta direttamente dall’interessato e non si è certi riguardo a qualche elemento della stessa (come in questo caso), può valere la pena tentare di chiedere una verifica alla nostra autorità diplomatica-consolare all’estero. A noi funzionari pubblici sul territorio italiano, dovrebbe essere di supporto l’autorità italiana all’estero per i documenti formati all’estero ed è indicativo di una professionalità attenta e scrupolosa inviare per PEC una scansione della documentazione prodotta con una lettera di richiesta di verifica alla nostra autorità consolare italiana competente per territorio: per esempio, in questo caso, l’Ambasciata d’Italia a Rabat.
Purtroppo non sempre si trova la disponibilità necessaria ad un rapido riscontro, ma anche il silenzio (è ragionevole l’attesa di 30 giorni) può avere un significato. Infatti, se ci fosse una mancanza importante nella documentazione allegata in visione, sarebbe dovere della nostra autorità all’estero intervenire con prontezza anche con una risposta estremamente sintetica.
Ipotizzando un errore nella valutazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, però, il fatto di aver richiesto una verifica alla nostra autorità diplomatica-consolare all’estero che non ha mai avuto riscontro, può essere di supporto al presupposto che l’ufficiale di stato civile ritenesse la documentazione corretta ed esaustiva in quanto non ha ricevuto segnalazioni contrarie.
22 giugno 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2794, sintomo n. 2825
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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